Ottemperanza al giudicato e interessi convenzionali sulle fatture (TAR Sardegna n. 1025 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato. Ove la sentenza di cognizione abbia riconosciuto interessi convenzionali, questi sono dovuti sulla sola quota capitale rispetto alla quale si è configurato il ritardo nell’adempimento, tenendo conto dei pagamenti parziali effettuati sulle singole fatture. Poiché la misura degli interessi moratori è stata pattuita, non trova applicazione la disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per il richiamo dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. I pagamenti parziali già considerati nel giudizio di cognizione non escludono la debenza degli accessori, ma ne riducono la base di calcolo.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 329 del 12.03.2020 del Tribunale civile di Sassari, con cui l’ente debitore era stato condannato al pagamento di due somme per saldo fatture, oltre interessi convenzionali dalla data delle singole fatture, detratto quanto già ricevuto, fino all’effettivo pagamento.

La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, succeduta all’ente debitore, ha corrisposto in data 6 settembre 2024 il capitale di € 1.034.280,00, senza versare gli accessori. La ricorrente agisce quindi per ottenere gli interessi; l’amministrazione contesta gli importi, sostenendo che dai pagamenti parziali antecedenti al giudizio deriverebbe la non debenza di gran parte degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità del giudizio: la ricorrente ha provato la rituale notificazione della sentenza n. 329/2020, spedita in forma esecutiva il 3 luglio 2020, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito il ricorso è fondato quanto all’an debeatur: l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. impone all’amministrazione di conformarsi al giudicato, ed è pacifica la debenza degli interessi come statuito nella sentenza di cognizione.

Sul quantum, il Collegio respinge la tesi dell’amministrazione. I pagamenti parziali anteriori al giudizio sono già stati considerati nella rideterminazione del capitale per le fatture del gruppo R), con riduzione da € 496.873,67, riconosciuti in fase monitoria, a € 435.641,01. La ricorrente, del resto, chiede gli interessi sulla quota capitale già liquidata, non l’esecuzione di somme già percepite.

Poiché la sentenza ha espressamente affermato la debenza degli interessi convenzionali, e la misura degli interessi moratori è stata pattuita, non si applica la legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. Gli accessori vanno calcolati tenendo conto dei pagamenti parziali sulle singole fatture e quindi sulla sola quota capitale per la quale si è configurato il ritardo.

Il perdurante inadempimento giustifica l’accoglimento del ricorso: è dichiarato l’obbligo della Gestione liquidatoria di ottemperare alla sentenza n. 329/2020, corrispondendo gli interessi sulla quota capitale liquidata. Per la perdurante inottemperanza, alla scadenza del termine indicato in motivazione potrà essere nominato un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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