Termini perentori VIA e inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 1025 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Tutti i termini del procedimento di VIA previsti dal d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e non possono essere derogati in ragione dell’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti, né del numero elevato di istanze da esaminare. Le disfunzioni organizzative interne agli uffici non costituiscono causa giustificativa dell’inerzia dell’amministrazione. Al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia: il silenzio dell’amministrazione interpellata equivale ope legis ad atto di assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990, secondo un’interpretazione estensiva operante quale che sia l’amministrazione coinvolta e la natura del procedimento pluristrutturato. Il parere dell’autorità paesaggistica su impianti da fonti rinnovabili su aree idonee è non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque. Il danno da ritardo richiede la prova della spettanza del bene della vita e di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non essendo sufficiente il mero superamento del termine.

Il Fatto

Una società ha presentato al MASE e al MIC, il 26 aprile 2023, istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 35,09 MW, con le relative opere di connessione alla RTN. Il MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza e pubblicato la documentazione; a dicembre 2023 ha avviato una nuova consultazione in relazione alle integrazioni richieste dal MIC; la fase di consultazione si è chiusa il 3 gennaio 2024, con successivo avvio dell’istruttoria della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Nel settembre 2024 la società ha diffidato le amministrazioni al rilascio del provvedimento, senza ottenere riscontro.

La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, oltre al risarcimento del danno da ritardo. Le amministrazioni si sono costituite senza produrre memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dei termini del procedimento: l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 li qualifica espressamente come perentori, e l’art. 3-bis del medesimo testo unico impone che le norme ambientali siano derogate solo per dichiarazione espressa. Né l’esistenza di criteri di priorità consente di eludere i termini, poiché il legislatore, con la novella di cui al d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024, ha chiarito che l’ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.

Quanto all’elevato numero di istanze pendenti, il TAR richiama il principio per cui non possono essere addotti a giustificazione dell’inadempimento disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste rilevare solo sul piano della responsabilità del singolo funzionario (Cons. Stato n. 9791/2024).

Il Tribunale affronta poi il coordinamento tra l’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 — che impone di procedere comunque alla valutazione anche quando i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative — e l’art. 17-bis l. n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni. Richiamando il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, n. 1640 del 2016, il Collegio afferma l’interpretazione estensiva dell’istituto, operante quale che sia l’amministrazione coinvolta e la natura del procedimento pluristrutturato.

Sul piano della scansione temporale, l’art. 25, comma 2-bis prevede l’espressione della Commissione entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 dalla pubblicazione, e l’adozione del provvedimento di VIA nei successivi 30 giorni. Il concerto con il MIC interviene in fase successiva rispetto alla stasi lamentata, e comunque è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere paesaggistico come non vincolante, con facoltà di provvedere comunque sulla domanda. Da qui la conclusione dell’inerzia censurabile.

La connessa domanda risarcitoria è invece respinta. Richiamate la necessità di provare la spettanza del bene della vita e la riconduzione della responsabilità al paradigma dell’art. 2043 c.c. secondo le coordinate dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2021, il Collegio rileva che la domanda è stata proposta in modo generico, senza allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Il ricorso è quindi accolto quanto all’accertamento del silenzio, con ordine al MASE di determinarsi entro 30 giorni, restando la nomina del commissario ad acta subordinata a una successiva istanza di parte in caso di perdurante inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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