Ottemperanza del giudicato sui medici specializzandi (TAR Lazio n. 5077 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro sia rimasto ineseguito decorsi i termini di legge. La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto al risarcimento per il mancato tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi costituisce titolo esecutivo, la cui esecuzione può essere forzosamente richiesta avanti al giudice amministrativo, il quale ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine assegnato, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, medico specializzando, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Roma una sentenza di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno per il mancato tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi. La sentenza, passata in giudicato, quantificava il danno in una somma per ogni anno di corso di specializzazione, oltre interessi.
Nonostante le plurime richieste di liquidazione, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione forzata del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i requisiti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha verificato che la sentenza della Corte d’Appello era passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione.
Il Collegio ha poi accertato che la sentenza era stata notificata e che, tra tale data e la notifica del ricorso in ottemperanza, erano decorsi i termini previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione, inoltre, non aveva fornito prova dell’avvenuto pagamento, nonostante l’onere a suo carico.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme dovute, detratto quanto eventualmente già pagato, entro il termine di giorni dalla notificazione della sentenza. Il Collegio si è riservato la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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