Il PIT prevale sullo strumento urbanistico locale e vieta l’edificazione isolata (Cons. Stato n. 10090 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico hanno natura sovraordinata rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio locali, che devono conformarsi alla disciplina statutaria del piano. La variante urbanistica adottata e approvata senza il coinvolgimento della Soprintendenza non produce gli effetti dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che resta necessaria la specifica valutazione paesaggistica dell’amministrazione. Il divieto di nuove edificazioni costituenti nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato, posto dalle prescrizioni del vincolo, non è superato dalla diversa previsione dello strumento urbanistico locale né dalla traslazione di volumetria da un ambito edificato a uno non edificato. Il sindacato del giudice amministrativo sul parere negativo della Soprintendenza resta circoscritto ai vizi di palese erroneità, illogicità o irrazionalità.
Il Fatto
La società appellante ha chiesto nel 2018 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la costruzione di una civile abitazione in area collinare del Comune di Magliano in Toscana. La Soprintendenza ha espresso parere contrario, richiamando l’incompatibilità del progetto con la tutela del paesaggio aperto e l’insuperabile divieto di nuove edificazioni costituenti nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. Il Comune ha quindi negato l’autorizzazione e, su successiva conferma del parere negativo, la società ha impugnato gli atti davanti al TAR Toscana.
Il Comune si è costituito rimarcando di essersi espresso a favore del progetto. Il TAR, con la sentenza n. 1530/2020, ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, il difetto di motivazione e il mancato esame della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 23 del PIT della Regione Toscana, che impone agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio di conformarsi alla disciplina statutaria del piano. Da tale natura sovraordinata deriva che le norme degli strumenti urbanistici locali non possono porsi in contraddizione con le previsioni del PIT. La questione era stata portata a conoscenza dell’appellante nel preavviso di diniego, con possibilità di controdedurre.
Nel merito, l’ortofoto depositata dalla Soprintendenza dimostra che l’area ricade in territorio aperto collinare, adibito a oliveto, in contesto sostanzialmente isolato; la caratterizzazione non muta per effetto dei sottoservizi interrati, privi di impatto visivo. Le prescrizioni della scheda del D.M. 7.12.1973 non ammettono previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato: si tratta di un ostacolo insuperabile all’edificazione richiesta.
La Corte esclude che il piano comunale di miglioramento agricolo ambientale, nella parte relativa allo scorporo del terreno e all’aggiustamento di confini, possa assumersi a presupposto di un adeguamento al PIT: esso non è stato preceduto dal necessario parere soprintendentizio. Analogamente, la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico e la conferenza di copianificazione non hanno coinvolto la Soprintendenza, come richiesto dall’art. 21 del PIT; pertanto l’approvazione delle varianti non ha prodotto gli effetti dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, rendendosi necessaria una specifica valutazione paesaggistica.
Né vale la traslazione della volumetria da un ambito edificato a uno non edificato, perché anche tale soluzione contrasta con il PIT. Quanto al parere negativo, le argomentazioni poste a sua base sono prive di palese erroneità, illogicità o irrazionalità, unici vizi che giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative. Il secondo parere, inserendosi in un contesto fattuale identico, ne mutua i contenuti; la mancata comunicazione dei motivi ostativi è quindi priva di valore invalidante, essendo la situazione già nota all’appellante.
L’appello è pertanto infondato, con rigetto anche della domanda risarcitoria per ragioni di simmetria giuridica. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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