Ottemperanza parzialmente improcedibile per pagamento della Carta Docente e accoglimento per la retribuzione professionale (TAR Puglia n. 370 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione parziale della statuizione giurisdizionale da parte dell’Amministrazione determina una parziale carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente improcedibilità del ricorso limitatamente ai capi già satisfatti. L’accertamento dell’inottemperanza per le residue statuizioni non ancora eseguite comporta la condanna dell’Amministrazione a provvedere nel termine fissato dal giudice, senza che possa disporsi la nomina del commissario ad acta quando l’importo residuo sia di esigua entità. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va fissata quando gli interessi legali operanti in caso di ulteriore ritardo abbiano natura ampiamente satisfattiva del credito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito innanzi al TAR per l’ottemperanza della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di € 2.500,00 annui, nonché alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per un importo di € 320,56 per il servizio svolto in un determinato periodo. L’Amministrazione scolastica, ritualmente intimata, non aveva ottemperato alla pronuncia, pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notifica della sentenza a fini esecutivi e l’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia. Ha quindi rilevato che, in pendenza di giudizio, il Ministero aveva provveduto ad accreditare al ricorrente gli importi relativi alla Carta Docente, ma che tale circostanza non risultava adeguatamente documentata in atti, non essendo provati né l’intervenuta corresponsione né la correttezza degli importi versati.
Ciò nondimeno, la prospettazione del ricorrente, che aveva chiesto la cessazione parziale della materia del contendere, è stata interpretata dal Collegio come manifestazione di una sopravvenuta parziale carenza di interesse ad agire, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso limitatamente ai capi della sentenza relativi alla Carta Docente. Per la parte residua, concernente le differenze retributive professionali non ancora corrisposte, è stato invece accertato lo stato di inottemperanza dell’Amministrazione, non avendo questa sollevato contestazioni né offerto prova dell’avvenuto pagamento.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso per il capo relativo alla retribuzione professionale, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Ha invece escluso la nomina del commissario ad acta, in considerazione della relativa esiguità dell’importo residuo ancora da corrispondere, e ha rigettato la richiesta di fissazione della penalità di mora, richiamando il precedente del TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 4808/2024, secondo cui gli interessi legali operanti in caso di ulteriore ritardo hanno natura satisfattiva del credito.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 750,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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