L’accesso si perfeziona con l’indicazione dell’ufficio detentore (Cons. Stato n. 10260 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso ai documenti amministrativi, il riscontro con cui l’amministrazione indica gli uffici, completi di sede e recapiti, presso cui prendere visione dei documenti o ottenerne copia integra accoglimento dell’istanza e non una replica interlocutoria. Tale comunicazione costituisce la concreta declinazione delle modalità ostensive richiesta dall’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006. Ne deriva che il ricorso proposto dopo il ricevimento di quel riscontro è inammissibile per carenza originaria di interesse, non potendo il ricorrente vantare alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita in via amministrativa. Il principio di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e il dovere di trasmissione dell’istanza all’organo competente non incidono su tale esito quando l’amministrazione abbia comunque soddisfatto la pretesa ostensiva.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un diniego di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, ha chiesto l’accesso alla documentazione del procedimento di ammissione al regime di accoglienza: decreto di assegnazione, affidamento alla cooperativa gestrice della struttura, rilievi foto-dattiloscopici, foto-segnalamento e dati presenti nella banca dati AFIS. L’istanza era funzionale alla difesa nel separato giudizio sul diniego di protezione.
La Prefettura ha osteso parte dei documenti; il Servizio Centrale ha dichiarato di non possederne; la Questura è rimasta silente. Decorso il termine di trenta giorni, l’interessato ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. davanti al TAR Lazio, che lo ha respinto quanto alla condotta della Questura e parzialmente accolto quanto all’omissione della Prefettura. Lo straniero ha appellato la parte di rigetto, deducendo che l’Ufficio di Polizia Scientifica è articolazione della Questura stessa e invocando il dovere di trasmissione dell’istanza all’ufficio competente e il principio di interoperabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in fatto un elemento decisivo, documentato dal Ministero già in primo grado: l’istanza del 10 dicembre 2024 era stata riscontrata dalla Questura con posta elettronica certificata del 13 gennaio 2025, con indicazione degli uffici, e dei relativi indirizzi PEC, cui rivolgersi per ottenere la documentazione.
La qualificazione di quel riscontro è il nodo del decidere. Per l’appellante si tratta di mera replica interlocutoria, incapace di soddisfare la pretesa. Il Consiglio di Stato rovescia la prospettazione: la comunicazione si atteggia a sostanziale accoglimento dell’istanza ostensiva, e l’invito a rivolgersi ai recapiti indicati ne costituisce la concreta modalità attuativa.
Il fondamento normativo è l’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui l’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti o ottenerne copia. La legge individua dunque nell’indicazione dell’ufficio detentore il contenuto tipico del provvedimento favorevole: ricevuta quella indicazione, l’istante dispone dello strumento per conseguire materialmente i documenti.
Da qui la conseguenza processuale. Il ricorso introduttivo, notificato il 6 febbraio 2025, era sprovvisto ab origine dell’interesse a ricorrere, perché il riscontro recante le modalità ostensive era già stato comunicato il 13 gennaio 2025. Le censure sull’asserita incompetenza dell’ufficio adito e sull’interoperabilità restano assorbite: non vi è alcun vulnus da rimediare in sede giurisdizionale.
L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza di primo grado, ma su diversa motivazione: non il rigetto nel merito, bensì l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza originaria di interesse. Per le medesime ragioni il Collegio conferma il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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