Previdenza complementare comparto sicurezza: nessun obbligo unilaterale delle amministrazioni (TAR Lazio n. 12099 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema della previdenza complementare per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione collettiva. Ne consegue che le amministrazioni pubbliche non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere unilateralmente all’istituzione dei fondi pensionistici complementari, la cui regolazione non può essere da esse disciplinata in via autonoma. L’eventuale domanda risarcitoria per il danno derivante dalla mancata attuazione di tali fondi è, pertanto, infondata, non essendo ravvisabile un’antigiuridicità della condotta dell’amministrazione. Non è configurabile, altresì, la colpa della pubblica amministrazione che abbia prestato ossequio alla normativa di legge demandante alla contrattazione collettiva le scelte in materia, né la responsabilità da illecito costituzionale del legislatore.

Il Fatto

Un folto gruppo di lavoratori, appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e dipendenti dei Ministeri intimati, ha adito il TAR Lazio per ottenere la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni derivanti dal mancato avvio della previdenza complementare di cui alla legge n. 335/1995. I ricorrenti, che avevano maturato meno di diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 o erano stati assunti dopo il 1° gennaio 1996, lamentavano l’impossibilità di aderire a forme pensionistiche complementari collettive e di optare per la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto, a causa della mancata istituzione dei fondi.

La domanda risarcitoria si fondava sulla presunta violazione di principi costituzionali ed eurounitari, prospettandosi anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La controversia è giunta in decisione all’esito dell’udienza camerale dell’8 maggio 2026, dopo la morte di alcuni ricorrenti e la sopravvenuta carenza di interesse per altri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’interruzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti deceduti dopo la notifica del ricorso ma prima del suo deposito, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e dell’art. 299 c.p.c., separando la loro posizione ai sensi dell’art. 103, comma 2, c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Per altri sei ricorrenti, che avevano depositato atti di rinuncia, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 84, comma 4, c.p.a.

Nel merito, la domanda risarcitoria dei restanti ricorrenti è stata ritenuta infondata. Il TAR ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso da Consiglio di Stato, II, n. 8440 del 2021 e n. 2593 del 2022, oltre che dalla stessa Tar Lazio, IV-ter, n. 17142 del 2025, secondo cui il sistema della previdenza complementare del comparto è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione. Ne deriva che le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo disciplinare unilateralmente una materia demandata alla contrattazione collettiva o alle specifiche procedure di concertazione di cui al d.lgs. n. 195/1995.

Il Collegio ha inoltre escluso che la pretesa possa fondarsi su un preteso disinteresse delle amministrazioni, rilevando che i ricorrenti non hanno fornito specifiche allegazioni in tal senso e che, al contrario, le stesse hanno documentato l’avvio dell’azione negoziale sin dal 1999, nonché la concentrazione dei tavoli negoziali sugli aspetti economici nei rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018.

Quanto alle prospettate questioni di legittimità costituzionale, il TAR le ha ritenute non manifestamente fondate. L’assetto normativo che demanda alla contrattazione collettiva le scelte in materia è espressione della discrezionalità del legislatore, volta a valorizzare il ruolo delle associazioni dei lavoratori. In ogni caso, è stata esclusa la colpa della pubblica amministrazione, che ha prestato ossequio alla norma di legge, nonché la configurabilità di una responsabilità da illecito costituzionale del legislatore. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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