Occupazione usurpativa e sospensione per pregiudizialità civile sulla servitù di dicatio ad (TAR Marche n. 1002 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di restituzione e risarcimento per occupazione di aree private, la posizione dello Stato e quella del Comune vanno valutate distintamente, secondo il concreto atteggiarsi delle condotte di ciascuna amministrazione. Laddove le demolizioni siano state disposte per ragioni di sicurezza e l’ente statale non abbia mai occupato l’area di sedime, né abbia avviato procedure espropriative su di essa, non è configurabile alcun esproprio incompiuto e le domande restitutorie e risarcitorie verso lo Stato vanno respinte. La domanda di risarcimento per la perdita dello stabile demolito si qualifica come richiesta dell’indennizzo previsto dalla normativa speciale per il trasferimento degli abitati, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Qualora sia pendente davanti al giudice ordinario la controversia sull’esistenza di una servitù per dicatio ad patriam sulla medesima area, il giudizio amministrativo verso il Comune va sospeso ex art. 295 c.p.c. e art. 39 c.p.a., poiché la decisione dipende dalla definizione di quella controversia.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi dell’originario proprietario di un edificio sito nel Comune di Sirolo, hanno chiesto la restituzione dell’area, previa rimessione in pristino, e il risarcimento dei danni da mancato godimento; in subordine il risarcimento per la perdita della proprietà. Il fabbricato era stato demolito sul finire degli anni Cinquanta e sull’area era stata realizzata la piazza principale del paese.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 358/2023, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo quanto alle domande di restituzione e condanna, rigettando la domanda riconvenzionale comunale di dicatio ad patriam. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 1224/2025, ha riformato quel capo e dichiarato la costituzione della servitù. I ricorrenti hanno riproposto le domande davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le due amministrazioni intimate rivestono posizioni nettamente distinte. Il Ministero, nella metà degli anni Cinquanta, ha curato le demolizioni degli edifici prossimi all’area in frana per ragioni di sicurezza, ma non ha mai occupato l’area di sedime delle abitazioni abbattute.
La dichiarazione di pubblica utilità derivante dalle vetuste norme richiamate riguardava le aree di “atterraggio” destinate alle abitazioni sostitutive, non le aree di sedime frutto delle demolizioni. Ne discende che nessuna procedura espropriativa è stata avviata dal Ministero sulle particelle in rilievo e che non è configurabile alcun esproprio incompiuto, né alcuna occupazione statale.
Rispetto alle domande verso l’amministrazione statale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. f), c.p.a. (edilizia e uso del territorio), non già ex lett. g), poiché nessun esproprio è stato previsto né alcuna occupazione posta in essere. La domanda principale di restituzione e quella di risarcimento per mancato godimento vanno pertanto respinte.
La domanda subordinata per la perdita dell’area e dello stabile viene riqualificata come richiesta dell’indennizzo previsto dall’art. 67, comma 1, L. 445/1908, pari a cento metri quadrati di area per ogni proprietario o capo di famiglia. Non risultano però in atti richieste scritte dei danti causa né dei ricorrenti nei dieci anni precedenti la domanda di mediazione del 18 dicembre 2020. Il credito è quindi caduto in prescrizione ex art. 2946 c.c., come eccepito dalla difesa erariale.
Quanto alle domande verso il Comune, il Collegio sospende il giudizio ex art. 295 c.p.c. e art. 39 c.p.a., perché la decisione dipende dalla definizione della controversia civile sull’esistenza della servitù pubblica per dicatio ad patriam, attualmente pendente davanti al giudice ordinario. Le spese verso il Ministero sono compensate, le altre rinviate al definitivo.
Nota della Redazione
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