Nesso di presupposizione escluso tra ordinanza sindacale e atti provinciali (Cons. Stato n. 10260 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il nesso di presupposizione tra atti amministrativi, idoneo a determinare l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto consequenziale non impugnato tempestivamente, sussiste solo quando l’atto successivo non possa essere emanato senza l’adozione del primo. L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è dotata di autonomia propria e non assume funzione attuativa o esecutiva di provvedimenti presupposti adottati da diversa autorità, anche quando questi ultimi siano richiamati come meri antecedenti storici idonei a dimostrare la situazione di pericolo. Il presupposto dell’ordinanza è la situazione di pericolo attuale, non le modalità del suo accertamento: le risultanze di un sopralluogo provinciale non sono indefettibili ai fini dell’esercizio del potere sindacale.
Il Fatto
La società proprietaria di un invaso artificiale impugnava davanti al TAR Umbria l’ordinanza con cui il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, le aveva ordinato la dismissione dell’opera, per il rischio di collasso dello sbarramento a tutela dell’incolumità pubblica. Il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso per mancata tempestiva impugnazione di un rapporto di sopralluogo e di una nota provinciale del 2011, qualificati come atti presupposti.
La società appellava, contestando il nesso di presupposizione e riproponendo i motivi non esaminati. La Regione resisteva; le altre parti intimate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. La premessa del TAR — il nesso di presupposizione determina inammissibilità del ricorso avverso l’atto conseguenziale — è corretta in diritto, secondo il precedente Cons. Stato, V, n. 6012 del 2014, ma male applicata. Le note provinciali del 2011 costituiscono, nell’impianto dell’ordinanza sindacale, meri antecedenti storici, richiamati per dimostrare la risalente situazione di pericolo e giustificare l’ordine di dismissione.
Il potere ex art. 54 TUEL avrebbe potuto essere esercitato anche in difetto degli accertamenti provinciali. La decisione di primo grado confonde il presupposto della situazione di pericolo attuale con le modalità del suo accertamento: l’ordinanza, adottata oltre sei anni dopo le prescrizioni, è dotata di autonomia propria. Inoltre il ricorso era stato proposto per vizi propri dell’ordinanza — incompetenza, difetto di residualità, violazione dell’art. 54 ed eccesso di potere.
Riformata la sentenza sull’inammissibilità, il Collegio esamina il merito e conferma il rigetto. L’invaso rientra nella competenza regionale e la disciplina applicabile è quella dell’art. 8 della legge regionale Umbria n. 40/1989, non dell’art. 6 invocato dall’appellante. Il perdurante inadempimento dell’obbligo di presentare il progetto di adeguamento ha reso la situazione non più fronteggiabile con gli strumenti ordinari, legittimando il ricorso allo strumento extra ordinem; la protrazione dello stato di incuria non impedisce l’adozione dell’ordinanza (Cons. Stato, V, n. 7884 del 2022).
Nel merito delle censure istruttorie, la nota provinciale del 1° marzo 2011 dimostra che le misure cautelative erano provvisorie e non sufficienti a garantire la sicurezza: il progetto di adeguamento era funzionale alla definitiva eliminazione del rischio. La memoria tecnica di parte si fonda su dati risalenti e su misure provvisorie e non controllabili. La dismissione dell’opera appare proporzionata a fronte dell’inerzia, avendo la società disatteso tre termini; le sanzioni dell’art. 9, commi 4 e 4-bis, l.r. n. 40/1989 non risultano alternative o compatibili. L’appello è respinto con diversa motivazione, spese compensate.
Nota della Redazione
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