Revoca delle delibere sul rimborso gas e devoluzione gratuita degli impianti (Cons. Stato n. 10265 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui il Comune quantifica il rimborso spettante al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, subordinandone l’efficacia alla sottoscrizione di un accordo mai concluso, costituiscono atti preparatori e non sono idonee a consolidare un vantaggio economico. Esse sono pertanto revocabili ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, anche per effetto di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario, senza che sia ravvisabile un legittimo affidamento in capo al concessionario. La devoluzione gratuita di reti e impianti matura alla scadenza originaria della convenzione e non a quella delle successive proroghe, salvo diversa espressa previsione degli atti aggiuntivi. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di irragionevolezza, difetto logico e travisamento istruttorio.
Il Fatto
La società concessionaria della distribuzione del gas proponeva ricorso davanti al TAR Emilia Romagna avverso la delibera di Giunta comunale con cui l’ente, nel 2019, aveva ritirato le precedenti determinazioni del 2012 e revocato l’autorizzazione alla stipula dell’accordo ivi previsto, disponendo una nuova definizione del valore degli impianti del gestore uscente. Le delibere del 2012 avevano quantificato il rimborso in circa cinque milioni e ottocentomila euro, recependo la stima della società, ma lo schema di accordo allegato non era mai stato sottoscritto.
La società lamentava l’assenza dei presupposti dell’autotutela, il difetto di contraddittorio e la lesione dell’affidamento. Il TAR respingeva il ricorso, qualificando l’atto come revoca fondata su sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Proponeva appello principale la società e appello incidentale il Comune, contestando la mancata qualificazione delle delibere del 2012 come meri atti preparatori.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello principale e accoglie quello incidentale, confermando la sentenza con diversa motivazione. Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto impugnato: in disparte il nomen iuris, il provvedimento è sostanzialmente espressione di autotutela, adottato all’esito di una rivalutazione delle circostanze di fatto e di diritto e dell’interesse pubblico considerato nel 2012.
Il Collegio corregge sul punto il TAR: le delibere del 2012 non erano provvedimenti conclusivi, ma atti preparatori. La loro efficacia era espressamente subordinata alla sottoscrizione dell’accordo allegato, mai avvenuto. Entrambe le parti, negli anni, hanno disatteso le statuizioni ivi contenute, e la stessa concessionaria ha inviato stime aggiornate senza tenere conto dello schema. Da qui l’accoglimento dell’appello incidentale.
Quanto ai presupposti della revoca, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui essa rimuove con efficacia ex nunc un provvedimento valido ma inopportuno, in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto o rinnovata valutazione dell’interesse originario (Cons. Stato n. 2911 del 2023; Cons. Stato n. 942 del 2021). Il potere è connotato da ampia discrezionalità e la valutazione di conformità all’interesse pubblico sfugge al sindacato, salvo irragionevolezza o travisamento (Cons. Stato n. 4349 del 2024).
Nel caso concreto sono sopravvenute le Linee guida approvate con D.M. del 22.5.2014, che hanno modificato le modalità di calcolo del valore di rimborso, e nuovi indirizzi giurisprudenziali sulla devoluzione. La Corte ribadisce che la devoluzione gratuita opera alla scadenza originaria della concessione, non delle proroghe (Cons. Stato n. 588 del 2019), con conseguente infondatezza delle doglianze sul regime proprietario delle lottizzazioni.
Nessuna lesione del contraddittorio è ravvisabile: le interlocuzioni avviate dal 2015 avevano reso la società edotta del nuovo procedimento, secondo un’interpretazione sostanzialistica dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato n. 5863 del 2015). Escluso l’affidamento, viene meno anche il diritto all’indennizzo ex art. 21 quinquies. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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