Il diniego di patente per insussistenza dei requisiti morali è attività vincolata e la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 583 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, ma attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto. Tale attività non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, che attiene alla libertà di circolazione, costituzionalmente tutelata. Ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo la revoca della patente di guida disposta dalla Prefettura a seguito del passaggio in giudicato di una condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva visto dichiarare estinta la pena detentiva dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Aveva pertanto chiesto il ritiro del provvedimento di revoca e, in subordine, il rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente.

La Prefettura aveva respinto l’istanza, ritenendo insussistenti i requisiti di moralità di cui all’art. 120, commi 1 e 3, d.lgs. n. 285/1992, mancando la riabilitazione penale. Il ricorrente ha impugnato il diniego, mentre l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, uniformandosi al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8188 del 14 marzo 2022. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti morali per il rilascio della patente non lascia margini di apprezzamento discrezionale alla pubblica amministrazione, essendo interamente disciplinata dalla legge quanto a presupposti e contenuto.

La posizione giuridica del privato che aspira al rilascio del titolo abilitativo non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, correlato alla libertà fondamentale di circolazione. L’attività vincolata dell’Amministrazione non degrada tale posizione, con la conseguenza che la cognizione sulla legittimità del diniego appartiene al giudice ordinario.

Il TAR ha pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al giudice competente. Ha compensato le spese tra le parti e ha liquidato il compenso al difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, nella misura di euro 1.200,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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