Riconoscimento titolo estero e autoresponsabilità dell’istante (Cons. Stato n. 10263 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro impone all’amministrazione una valutazione comparativa in concreto del percorso formativo, non richiedendo l’identità ma la mera equivalenza dei titoli rispetto a quelli nazionali. Tale obbligo presuppone però che l’istante documenti compiutamente le conoscenze acquisite: opera il principio di autoresponsabilità, per cui la mancata produzione della certificazione ministeriale estera, che sola attesta le discipline insegnabili e la fascia di età degli alunni, rende impossibile la comparazione. In tal caso il diniego è legittimo e non sono configurabili misure compensative, che presuppongono un’istanza accoglibile nonostante un percorso formativo incompleto.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania da una docente, rilevando tre carenze documentali: l’assenza dell’Adeverinta ministeriale rumena con l’indicazione della disciplina e della fascia di età degli alunni, l’assenza di apostille o altra legalizzazione e l’assenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso annullando il diniego. Il Ministero ha proposto appello, deducendo errore nell’interpretazione del diritto europeo e nazionale, nella qualificazione del titolo e nella valutazione delle carenze istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la propria recente giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 8714/2025, e la consolidata linea secondo cui, in presenza di una laurea conseguita in Italia e di una qualificazione abilitante ottenuta in un paese europeo, non sussistono i presupposti per il diniego. Le autorità nazionali devono procedere al raffronto tra la qualificazione attestata dai titoli e quella richiesta dalla normativa interna, in forza degli artt. 45 e 49 del TFUE.
La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria — C.G.U.E. causa C-232/99, causa C-238/98, causa C-298/14, causa 222/86 e causa C-166/20 — e l’Adunanza plenaria n. 22/2022, secondo cui non è richiesta l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza, con eventuale ricorso alle misure compensative ex art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Tali principi restano però subordinati al rispetto dell’autoresponsabilità dell’istante. Nel caso concreto la ricorrente aveva documentato solo il conseguimento del Nivel I e del Nivel II, a contenuto esclusivamente psico-pedagogico, senza provare quali conoscenze avesse acquisito in modo da consentire la comparazione con l’iter formativo italiano. L’assenza dell’Adeverinta ministeriale non è carenza meramente formale: quel certificato è l’unico che attesta se e in quale materia la docente avesse ottenuto il diritto di insegnare.
L’istanza era dunque priva degli elementi essenziali e tale è rimasta, non avendo la parte dimostrato di aver ottenuto la certificazione neanche tardivamente. L’incompletezza ha impedito all’amministrazione la necessaria comparazione e, a maggior ragione, l’adozione di misure compensative, che presuppongono un’istanza accoglibile. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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