Concessione demaniale marittima improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 162 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, intervenuta nelle more del processo, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La definizione del giudizio in rito, con assorbimento di ogni questione di merito, è consequenziale alla cessazione della situazione soggettiva azionata. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare nel Comune di Alba Adriatica, impugnava una serie di note comunali con le quali l’amministrazione richiedeva il pagamento di canoni, imposte e oneri concessori per gli anni 2007-2018. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la parte chiedeva l’annullamento degli atti, l’accertamento dell’inefficacia del verbale di consistenza del 9 maggio 1997 e la determinazione del giusto canone demaniale dovuto, nonché la condanna al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria depositata il 30 gennaio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, espressione di una scelta processuale univoca della parte, comporta il venir meno dell’interesse a ottenere una pronuncia nel merito.

Il TAR ha pertanto ritenuto che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito prescinde dall’esame delle questioni sostanziali relative alla misura del canone e alla validità del verbale di consistenza, che restano assorbite.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della natura della definizione del giudizio e della sopravvenienza che ne ha determinato l’esito. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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