Piani attuativi: il termine decennale decorre dall’esecutività della delibera e le proroghe statali ne salvano la vigenza (TAR Puglia n. 517 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di efficacia decennale di un piano attuativo decorre dalla data in cui la delibera comunale di approvazione diviene esecutiva, ossia dopo la pubblicazione all’Albo pretorio ai sensi degli artt. 124 e 134 del d.lgs. n. 267/2000, e non dalla data di adozione della delibera medesima. La stipula della convenzione di lottizzazione intervenuta entro tale termine è quindi tempestiva. Le proroghe straordinarie di cui all’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 76/2000 e all’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, come modificato dalla legge n. 11/2024, estendono la vigenza dei piani attuativi e delle relative convenzioni fino alla metà del 2034. La norma transitoria di cui all’art. 106, comma 1, delle NTA del PPTR mantiene l’applicabilità del regime del previgente PUTT ai piani ancora efficaci, senza richiedere che l’efficacia si sia consolidata prima dell’entrata in vigore del PPTR stesso.
Il Fatto
Un consorzio di lottizzanti e alcune imprese avevano ottenuto l’approvazione di un piano particolareggiato, perfezionatasi nel 2008, e stipulato la convenzione di lottizzazione nel 2018. A seguito della riprogettazione delle opere di urbanizzazione, il Comune aveva indetto una Conferenza dei Servizi conclusasi negativamente per i dissensi delle autorità preposte ai vincoli. Dopo una prima sentenza che aveva accertato l’illegittimità del silenzio, il Comune aveva adottato una nuova determinazione di conclusione negativa, impugnata con motivi aggiunti, sostenendo la decadenza del piano per decorso del termine decennale e l’applicabilità della disciplina del PPTR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che il termine di efficacia del piano decorre non dalla delibera consiliare di approvazione ma dalla sua esecutività, maturata il ventinovesimo giorno successivo all’inizio della pubblicazione all’Albo pretorio. Solo da quel momento l’atto produce effetti giuridici verso l’esterno ed è idoneo a ledere posizioni giuridiche. La convenzione stipulata nel 2018 risulta pertanto tempestiva.
La sentenza ha poi rilevato che, anche a voler dubitare della tempestività, le proroghe straordinarie introdotte dal legislatore statale mantengono comunque efficace il piano sino a metà del 2034. L’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022 si applica ai piani formatisi fino al 30 giugno 2024 ed espressamente anche a quelli che abbiano già beneficiato di proroghe precedenti, trovando conferma nell’art. 17 della legge regionale n. 20/2001.
Quanto alla questione centrale, la Corte ha escluso che l’entrata in vigore del PPTR determini l’inefficacia del piano convenzionato successivamente al 2015. L’art. 106, comma 1, delle NTA del PPTR detta un criterio binario: i piani approvati restano disciplinati dal PUTP finché sono efficaci, e solo dopo la scadenza del termine di efficacia scatta l’obbligo del parere di compatibilità ai sensi dell’art. 96 del PPTR. La norma non richiede che il piano fosse efficace alla data di entrata in vigore del PPTR, né introduce termini diversi da quello di efficacia del piano stesso.
La ratio della disposizione è stata individuata nella tutela dell’affidamento dei privati che hanno programmato investimenti sulla base della disciplina del PUTT. Tale affidamento sorge già al momento dell’approvazione del piano e della programmazione delle cessioni, come nel caso di specie, in cui i lottizzanti avevano ceduto gratuitamente al Comune una percentuale rilevante dei suoli. La sentenza richiamata dal Comune è stata infine ritenuta non pertinente, perché riferita a un piano mai convenzionato per trentasette anni.
Accolti i motivi, la determinazione impugnata è stata annullata per difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di valutare la revisione progettuale presentata per superare i rilievi tecnici. Il Tribunale ha inoltre precisato che l’eventuale rinnovo del parere paesaggistico, ormai scaduto, dovrà avvenire secondo la disciplina del PUTT e non del PPTR, stante la perdurante vigenza del piano.
Nota della Redazione
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