Improcedibile l’appello sull’incarico direttivo AFAM per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 10271 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’appello proposto dall’amministrazione avverso la sentenza che ha riallineato la durata dell’incarico direttivo di un’istituzione AFAM all’anno accademico è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, il mandato si sia esaurito con l’esercizio effettivo delle funzioni fino alla scadenza accademica e il controinteressato sia collocato in quiescenza. Opera in tale ipotesi il principio, di civiltà giuridica e di costante elaborazione giurisprudenziale, della irrepetibilità del compenso corrisposto per l’attività lavorativa effettivamente svolta e della necessaria computazione del trattamento economico ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Il venir meno dell’utilità della pronuncia non è neutralizzato dalla dedotta questione di supremazia del d.P.R. n. 132/2003 sull’autonomia statutaria, poiché la decisione di primo grado ha operato un’interpretazione ragionevole delle fonti, non un confronto gerarchico. Né residua interesse sulla regolazione delle spese, non motivatamente contestata.
Il Fatto
Le amministrazioni appellanti impugnano la sentenza con cui il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della direttrice di un’istituzione AFAM, annullando gli atti nella parte in cui individuavano la scadenza del secondo mandato al 13 marzo 2023 anziché al 31 ottobre 2023, in coerenza con la durata dell’anno accademico. Nella fase cautelare la domanda di sospensione della sentenza era stata respinta.
Nelle more del giudizio di appello la direttrice ha continuato a svolgere le funzioni fino al 31 ottobre 2023 ed è poi stata collocata a riposo dal 1° novembre 2023, mentre la nuova direttrice ha assunto le funzioni dalla stessa data. L’appellata eccepisce quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità, previamente segnalata alle parti ex art. 73 c.p.a. anche in relazione all’art. 2126 cod. civ. L’amministrazione stessa ha ammesso che l’appellata ha regolarmente svolto l’attività lavorativa fino alla scadenza dell’anno accademico del 31 ottobre 2023, anziché al 13 marzo 2023 come preteso dagli appellanti.
L’eccezione è fondata. La Corte richiama i principi, “rispondenti a fondamentali principi di civiltà giuridica” e ormai consolidati, dell’irrepetibilità del compenso per l’attività effettivamente resa e della computazione del trattamento economico ai fini pensionistici. Richiama sul punto Consiglio di Stato Sez. III n. 2285 del 02.05.2014, secondo cui la regola dell’art. 2126 cod. civ. copre anche gli effetti pensionistici e previdenziali e si applica ai periodi in cui il rapporto si è svolto in virtù di provvedimento cautelare seguito dal rigetto del ricorso.
Il Collegio rileva inoltre che la controinteressata non ha impugnato la sentenza di primo grado né si è costituita in appello, sicché non si comprende su cosa si fondi il permanere dell’interesse in capo all’amministrazione.
Quanto alla dedotta supremazia del d.P.R. n. 132/2003 sull’autonomia statutaria, la Corte osserva che il giudice di primo grado non ha posto a confronto le due fonti, ma ne ha dato una comune interpretazione improntata a ragionevolezza, in vista dell’interesse degli studenti alla continuità didattica nel corso dell’intero anno accademico. Su tale base le spese sono state regolate secondo soccombenza, con statuizione non motivatamente contestata. L’appello è quindi improcedibile e le spese del grado sono compensate per la novità delle questioni sopravvenute.
Nota della Redazione
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