Spese compensate solo con motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni (Cons. Stato n. 10004 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali costituisce eccezione al principio generale di soccombenza, che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa. A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non ammetteva altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può derogare al criterio della soccombenza anche per fattispecie atipiche, purché contraddistinte dai predicati della gravità e dell’eccezionalità. Ogni deroga deve essere adeguatamente esternata in motivazione, così da rendere comprensibile l’iter logico-giuridico e le valutazioni di fatto o di sostanziale equità su cui si fonda. La carenza e incompletezza della documentazione prodotta dalla parte vittoriosa può integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto dal TAR Lombardia l’annullamento del decreto con cui il Prefetto aveva revocato le misure di accoglienza alle quali era stato ammesso. Il primo giudice, nel respingere l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva tuttavia compensato le spese di lite, rilevando la carenza della certificazione consolare sui redditi maturati nel paese di origine.
Il ricorrente ha appellato la sentenza esclusivamente nella parte relativa alla compensazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la mancanza di motivazione sulla deroga al criterio di soccombenza, a fronte di una pretesa piena vittoria processuale. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 26 cod. proc. amm., che rinvia espressamente agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 cod. proc. civ. per il regime delle spese. Il sistema è incentrato sul principio secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa.
Tale regola può essere derogata con la compensazione, evenienza sottoposta a progressive restrizioni dal legislatore. Nella versione definita dall’art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, le spese potevano compensarsi nei soli casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. La Corte costituzionale n. 77/2018 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nonostante l’introduzione per via giurisdizionale di questa clausola residuale, resta fermo il rapporto di regola ed eccezione tra soccombenza e compensazione, con la deroga confinata entro gli stretti margini di fattispecie connotate da gravità ed eccezionalità. Ne consegue che ogni eccezione al principio della soccombenza, anche se non riconducibile alle fattispecie tipiche, può trovare ingresso solo se adeguatamente esternata in motivazione.
Nel caso concreto il Collegio riconosce la ricorrenza di una situazione di soccombenza dell’Amministrazione, ma rileva che la documentazione prodotta dal ricorrente non era del tutto completa, come confermato dal decreto della Commissione che aveva negato l’ammissione al patrocinio. La nota consolare si era limitata a descrivere la procedura da seguire, senza attestare i redditi esteri. Su questa base la compensazione risulta giustificata e l’appello è respinto, con conferma della statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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