Project financing e concessione portuale: acquiescenza alla procedura e competenza comunale (Cons. Stato n. 10270 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che abbia liberamente e senza riserve aderito alla procedura di project financing indetta dall’amministrazione, presentando propria proposta e progetto di fattibilità, non può contestare la legittimità del ricorso in sé a tale strumento, essendo la sua condotta incompatibile con la successiva impugnazione degli esiti sfavorevoli. La regola dell’acquiescenza per facta concludentia opera anche rispetto a una procedura comparativa preliminare alla gara in senso stretto. Nel merito, il Comune è competente in ordine al rilascio e rinnovo delle concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale, con la conseguente insussistenza del dedotto difetto assoluto di attribuzione. La mancata impugnazione degli atti presupposti che per primi hanno disposto il ricorso allo strumento preclude la censura degli atti consequenziali.
Il Fatto
Con avviso pubblicato nel luglio 2023 il Comune di Lavagna invitava gli operatori interessati a presentare proposte di project financing ex art. 193 d.lgs. n. 36 del 2023 per l’affidamento in concessione e la gestione del porto turistico. All’esito dell’istruttoria il Comune selezionava il progetto di un operatore e ne dichiarava la fattibilità e il pubblico interesse, inserendolo poi nella programmazione triennale delle opere pubbliche.
Il gestore uscente, autore di una proposta concorrente non selezionata, impugnava le delibere deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione e l’elusione di un precedente giudicato del Consiglio di Stato che aveva accertato l’appartenenza a esso delle opere non amovibili sull’area demaniale. Il TAR Liguria dichiarava inammissibile il ricorso e irricevibili i motivi aggiunti, respingendoli comunque nel merito. Propone appello il gestore uscente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla ritenuta erroneità della statuizione di inammissibilità. Osserva che la determinazione comunale di ricorrere allo strumento del project financing era intervenuta con la delibera del luglio 2023 e con il conseguente avviso, non tempestivamente impugnati. Il fatto che la norma non contemplasse all’epoca l’indizione su iniziativa dell’ente attiene al merito delle censure, ma non oblitera il contenuto provvedimentale degli atti.
Quanto alla lesività, la Corte rileva che l’appellante intendeva contestare l’inammissibilità in sé dello strumento: erano dunque lesivi gli atti che per primi ne avevano disposto il ricorso. Né vale il richiamo generico all’impugnazione di ogni atto presupposto, stante il carattere stilistico della locuzione.
In via ulteriore, il Collegio afferma che l’appellante ha comunque aderito all’invito presentando propria proposta. Richiama il principio secondo cui la partecipazione alla gara senza riserve integra piena acquiescenza alla procedura, con impossibilità di contestarne gli esiti sfavorevoli (Cons. Stato, Sez. V, n. 7398 del 2023, che richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 3214 del 2022). Il principio è conferente anche rispetto a una procedura comparativa preliminare.
Sul secondo motivo, relativo all’irricevibilità dei motivi aggiunti, la Corte ritiene che gli elementi posti a fondamento delle doglianze fossero già desumibili dagli atti comunali, segnatamente dalla relazione istruttoria parte integrante della delibera consiliare. Nel merito, la sentenza di primo grado aveva respinto le censure e l’appellante non ha opposto critiche mirate e circostanziate.
Sul terzo motivo, il Collegio lo dichiara improcedibile per carenza d’interesse, stante il rigetto del primo. Nel merito richiama l’art. 10, comma 1, lett. b), l.r. n. 13 del 1999, che attribuisce ai comuni la competenza su rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali in ambito portuale, come confermato dalla Corte cost. n. 511 del 2002. Esclude poi l’elusione del giudicato, avendo la pronuncia richiamata confermato una declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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