Diniego porto d’armi vincolato se divieto persiste efficace (TAR Campania n. 4412 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il diniego di rilascio della licenza di porto d’armi ha contenuto vincolato allorché sia ancora efficace un precedente provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931. L’archiviazione del procedimento penale per i fatti posti a base del divieto non determina automaticamente l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato, ove il provvedimento ablatorio non sia stato rimosso. La valutazione prefettizia è un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, non un giudizio di pericolosità sociale, e può fondarsi su elementi che non hanno dato luogo a condanne penali.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza per il porto di fucile uso caccia, adottato dalla Questura di Napoli. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla circostanza che a suo carico fosse ancora efficace il provvedimento del 2018 di divieto di detenzione di armi, emesso per la conflittualità familiare emersa da querele incrociate e da un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.
Il ricorrente lamentava, con cinque motivi, il difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo che l’Amministrazione non avesse considerato la sopravvenuta archiviazione del procedimento penale disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nel 2020, la sua buona condotta e la non gravità dell’episodio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il quadro normativo di cui agli artt. 39 e 43 TULPS, ha ricostruito la natura del potere esercitato: si tratta di un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, più stringente del giudizio di pericolosità sociale, che non richiede la dimostrazione di un avvenuto abuso ma si fonda sulla ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi. Ha altresì ricordato che per i reati elencati all’art. 43, primo comma, TULPS, la modifica introdotta dal d.lgs. n. 104/2018 ha eliminato l’effetto di automatismo preclusivo della riabilitazione.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che il provvedimento del 2018 di divieto di detenzione armi era ancora efficace e che, pertanto, il diniego opposto all’istanza di rilascio del porto d’armi aveva contenuto vincolato.
Quanto all’archiviazione disposta dal GIP, il Tribunale ha escluso che da essa potesse discendere l’obbligo di rivalutare la posizione dell’interessato. Il decreto di archiviazione, pur chiudendo il procedimento, dava atto della persistenza di un clima di conflittualità familiare esacerbato, circostanza che confermava l’inaffidabilità del ricorrente all’uso delle armi. La sentenza ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese per la particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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