Diniego di rinnovo della concessione comunale e proroga Covid: discrezionalità dell’ente (Cons. Stato n. 10272 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune nega il rinnovo della convenzione di gestione di un bene immobile di sua proprietà, adottato alla scadenza contrattualmente pattuita, costituisce atto di ordinaria gestione e non richiede le garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, né rientra nella competenza della Giunta, dovendosi considerare la proroga un’eccezione rispetto al principio del successivo affidamento mediante evidenza pubblica. Il rapporto di presupposizione tra il bene comunale e la prospiciente area del demanio lacuale opera nel senso che è l’uso del bene comunale a essere condizionato dalla disponibilità dell’area demaniale, e non il contrario. L’esclusione di un rapporto dalla proroga disposta in ragione dell’emergenza sanitaria è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per palese irragionevolezza, contraddittorietà o vessatorietà.
Il Fatto
Una società gestiva in forza di una convenzione del 1° luglio 1994 lo stabilimento balneare di proprietà del Comune, con scadenza pattuita al 31 dicembre 2021; gestiva inoltre, in forza di una concessione dell’Autorità di Bacino, la prospiciente area a spiaggia e il pontile, beni del demanio lacuale. Con nota del 14 dicembre 2020 il responsabile di settore comunicava il diniego di rinnovo della locazione e l’intendimento dell’ente di rientrare nella piena disponibilità dei beni.
La società impugnava la nota davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, e con motivi aggiunti la delibera di Giunta n. 20 del 2021 che, nel prevedere il prolungamento delle locazioni commerciali per l’emergenza Covid, escludeva i rapporti con contenzioso radicato sul termine finale e quello in questione. Il TAR respingeva nel merito ricorso principale e motivi aggiunti. Proponeva appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e individua il baricentro della vicenda nella natura dell’atto comunale, che interviene fisiologicamente al termine del periodo contrattualmente concordato. Si tratta di un atto di ordinaria gestione volto al recupero della disponibilità del bene di proprietà, che non investe le garanzie procedimentali invocate né la competenza della Giunta comunale.
Quanto alla connessione con l’attigua concessione demaniale, il Consiglio di Stato ritiene che il rapporto di presupposizione operi in senso inverso rispetto a quello indicato dall’appellante: è l’uso del bene comunale a essere condizionato dalla disponibilità della prospiciente area del demanio lacuale, e non viceversa. La proroga, del resto, si configura come eccezione rispetto al principio del successivo affidamento del bene, previa eventuale riqualificazione, mediante procedura ad evidenza pubblica.
Sul versante dei motivi aggiunti, la Corte sottolinea che l’appellante non indica quali circostanze particolari l’amministrazione avrebbe dovuto considerare. Il Comune ha giustificato la mancata proroga per taluni rapporti in ragione del fatto che essi riguardano fabbricati e aree strategiche direttamente incidenti sull’attrattività turistica, rispetto ai quali intende procedere a radicali interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia.
Tale valutazione appartiene al merito amministrativo ed è sindacabile solo per profili di palese irragionevolezza, contraddittorietà o vessatorietà, nella specie non convincentemente allegati. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della complessità e non univocità della fattispecie.
Nota della Redazione
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