Permesso di costruire in sanatoria, specificità dei motivi e doppia conformità (Cons. Stato n. 10273 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 40, comma 2, cod. proc. amm., non può essere applicato in modo formalistico, ma va commisurato all’effettività della tutela giurisdizionale: è ammissibile il ricorso che, pur riproducendo la relazione tecnica allegata alla domanda, renda chiaramente individuabili i profili di contestazione del provvedimento impugnato. Il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. In presenza di provvedimento a motivazione plurima, è sufficiente che una sola ragione ostativa resista alle censure perché l’atto non sia annullabile. Le norme regionali sul cd. piano casa, di natura eccezionale e derogatoria, non si applicano in sede di sanatoria e vanno interpretate restrittivamente.
Il Fatto
Su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ricadenti nel Parco territoriale del Sordo, un fabbricato rurale era stato oggetto di concessione in sanatoria nel 1996. Un sopralluogo del 2020 accertava la realizzazione di una tettoia, di un ampliamento ad uso abitativo e di un deposito in lamiera.
Il Comune ordinava la demolizione, poi respingeva l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per difetto di doppia conformità, e successivamente rinnovava l’ordine di demolizione. Il TAR Molise dichiarava in parte inammissibile il ricorso per genericità dei motivi e, nel merito, respingeva le censure. Le ricorrenti hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello sotto il profilo processuale. La declaratoria di inammissibilità per violazione del canone di specificità non era giustificata: dalla relazione tecnica riprodotta nel ricorso erano chiaramente individuabili i profili di contestazione del diniego, ossia la sussistenza della doppia conformità, l’ammissibilità della volumetria aggiuntiva, la legittimità delle altezze e la compatibilità con il vincolo idrogeologico. Gli oneri di chiarezza, osserva il Consiglio, tutelano il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo, ma non possono risolversi in un ostacolo formalistico.
Nel merito, tuttavia, le censure sono infondate. Il diniego si fonda anzitutto sul superamento dell’indice di edificabilità previsto dal PRG per la zona agricola, con riferimento alla destinazione abitativa dell’ampliamento accertata in sopralluogo. Tale ragione ostativa è di per sé sufficiente: la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non sussiste già con riguardo alla disciplina vigente al momento della realizzazione.
Il Collegio esamina comunque gli ulteriori presupposti. La disciplina del Parco consente sugli edifici esistenti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, che non comprende un ampliamento di oltre trenta metri quadri rispetto a una superficie abitativa di circa cinquantacinque. Ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, gli interventi che modificano radicalmente volume e sagoma integrano nuova costruzione.
Il piano casa regionale non è applicabile in sede di sanatoria, essendo richiamata la sola SCIA e non gli artt. 36 e 37 del testo unico; l’art. 11, comma 4, legge reg. Molise n. 30/2009 esclude comunque gli aumenti su fabbricati abusivi e su aree inedificabili. La classificazione dell’area come terreno pessimo e come area R4 del Piano stralcio ostava alle trasformazioni. Infine, il limite di altezza del D.M. 5 luglio 1975 non è superabile invocando la pregressa sanatoria di locali contigui.
Quanto al rinnovo dell’ordine di demolizione, la censura è inammissibile per carenza di interesse, avendo l’atto assegnato un nuovo termine favorevole, ed è comunque infondata. Le doglianze sul responsabile del procedimento e sui titoli del segretario comunale sono respinte in base all’art. 5 legge n. 241/1990 e agli artt. 97 e 109 d.lgs. n. 267/2000. L’appello è accolto in rito e, in parziale riforma, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti nel merito, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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