Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 419 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando oggetto del giudicato sia un provvedimento di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla decisione giurisdizionale non conosce limiti legati alla natura della prestazione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta anche in tale ipotesi, non ostandovi né la natura pecuniaria dell’obbligo né il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore ritardo, nomina un Commissario ad acta. La somma dovuta a titolo di penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali e decorre dalla notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento o all’insediamento del Commissario.

Il Fatto

Con ordinanza emessa l’1 febbraio 2022 nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare, il Tribunale di Paola ha assegnato in favore di più società creditrici le somme dovute da un Comune. L’ordinanza, notificata e non opposta, è divenuta definitivamente esecutiva.

Non avendo ottenuto il pagamento, i creditori hanno adito il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme assegnate e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione era tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento, gravando su di esso il relativo onere probatorio.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il giudice amministrativo ha ribadito che l’obbligo di conformarsi al giudicato non incontra deroghe quando l’oggetto sia una prestazione pecuniaria.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno ha richiamato Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non risultando iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ha precisato che tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il Tribunale ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni per l’adempimento dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario comunale di un diverso Comune, con facoltà di delega, prevedendo che il relativo compenso sia posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’ente, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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