Inottemperanza dell’Amministrazione: il giudicato del giudice del lavoro non eseguito va attuato entro sessanta giorni (TAR Puglia n. 649 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro, una volta passata in giudicato, è titolo per l’ottemperanza avanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quando l’Amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione. L’accertamento dell’inadempimento non richiede la prova di una condotta ostativa, essendo sufficiente la mancata esecuzione degli obblighi pecuniari derivanti dal titolo. Il termine per l’adempimento fissato dal giudice dell’ottemperanza decorre dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a parte. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità in cui, scaduto il termine, l’inadempimento si protragga, considerando anche le mere carenze organizzative dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, che riconosceva il proprio diritto al pagamento di somme da parte dell’Amministrazione scolastica. Non avendo ricevuto l’integrale adempimento di quanto stabilito dal giudice del lavoro, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel valutare il ricorso, ha preliminarmente verificato la sussistenza del titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica in forma esecutiva. Ha poi accertato che, alla data della decisione, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla sentenza del giudice del lavoro. Pur in assenza di una specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, che non si era costituita in giudizio, il Collegio ha ritenuto che il persistente inadempimento fosse comunque sufficiente per l’accoglimento della domanda.
La decisione si fonda sul principio per cui il giudice dell’ottemperanza, nel verificare la conformità dell’operato della pubblica amministrazione al giudicato, non deve limitarsi a un controllo formale, ma deve assicurare la piena e sostanziale attuazione del diritto riconosciuto in sede giurisdizionale. Nel caso di specie, la mancata esecuzione degli obblighi pecuniari, pur non essendo giustificata da una specifica condotta ostativa, ha configurato un’inottemperanza sanzionabile.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza. La nomina del commissario ad acta, richiesta dalla ricorrente, è stata riservata all’eventualità di un’ulteriore inerzia, tenuto conto che, in casi analoghi, i ritardi erano stati determinati da carenze di organico dell’Amministrazione.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine a un possibile danno erariale.
Nota della Redazione
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