Ottemperanza e spese di lite: la soccombenza virtuale dopo l’esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 468 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ma non esime il Collegio dal valutare la fondatezza della pretesa azionata ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l’esatta e integrale esecuzione del giudicato intervenuta medio tempore dimostra l’assenza di qualsivoglia contestazione sull’obbligo di provvedere. L’amministrazione che adempie solo dopo la notifica del ricorso deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione del valore della controversia e della natura seriale della medesima, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica del docente per cinque annualità, per un importo complessivo di euro 2.500,00. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Abruzzo, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm..
Costituitosi in giudizio, il Ministero ha comunicato, in data 14 gennaio 2026, di aver provveduto all’accredito di quanto dovuto sulla Carta Elettronica del Docente. La ricorrente ha quindi confermato l’intervenuta esecuzione della sentenza ottemperanda, insistendo unicamente per la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L’accertamento non esaurisce, tuttavia, il thema decidendum. Il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è esperibile quando risulti il passaggio in giudicato della sentenza e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultavano integrate, atteso che la certificazione di mancata impugnazione era stata rilasciata il 7 maggio 2025 e la notificazione della sentenza all’amministrazione si era perfezionata il 1° luglio 2024.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale: la fondatezza del ricorso è inequivocabilmente dimostrata dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice. L’adempimento tardivo, intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, non può esonerare il Ministero dall’onere delle spese processuali.
La liquidazione è stata operata in misura ridotta — euro 1.500,00, oltre accessori — in considerazione del valore della controversia, non superiore a euro 5.000,00, nonché della natura seriale del contenzioso, desumibile dalla presenza in udienza di numerose cause di analogo oggetto, molte delle quali patrocinate dagli stessi difensori. Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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