Ordinanza contingibile e urgente al solo detentore materiale del bene demaniale (Cons. Stato n. 10279 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata a tutela della pubblica incolumità è legittima nei soli confronti del soggetto che ha la disponibilità materiale del bene, non del proprietario formale che ne sia privo. Il trasferimento di funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a Regioni ed enti locali non incide sulla titolarità della proprietà demaniale, che resta allo Stato; nondimeno, una volta che il bene sia rientrato nella effettiva disponibilità dell’ente gestore, su questi grava, almeno in prima battuta, il dovere di intervenire nella situazione d’urgenza. L’adozione dell’ordinanza a carico del solo proprietario formale, in violazione del principio di leale cooperazione, è affetta da manifesta irragionevolezza. Resta salva ogni successiva regolazione finanziaria tra ente gestore ed ente proprietario.
Il Fatto
Il Comune di Viareggio, con ordinanza contingibile e urgente, ha imposto l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della facciata e della pensilina di un complesso immobiliare sul lungomare, destinato a sala teatrale e cinematografica e rientrato nella disponibilità dell’amministrazione dopo la decadenza del precedente concessionario. All’immobile erano annesse due attività commerciali gestite da terzi in forza di sub-concessioni. L’ordinanza è stata emanata sia verso l’Agenzia del Demanio sia verso i due sub-concessionari.
I sub-concessionari hanno attestato l’avvenuta messa in sicurezza delle rispettive porzioni. L’Agenzia del Demanio ha invece impugnato l’ordinanza davanti al TAR Toscana, sostenendo l’inidoneità dello strumento e la propria estraneità agli oneri di manutenzione, devoluti alla Regione e, per delega, al Comune. Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui il conferimento di funzioni non ha inciso sulla proprietà demaniale, che resta allo Stato. L’Agenzia ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che l’esecuzione dell’ordinanza non elide l’interesse dell’appellante alla definizione dei propri oneri e alla refusione delle spese sostenute.
Nel merito, il Consiglio di Stato dà atto che la questione presenta rilevante delicatezza istituzionale, per il percorso di devoluzione di competenze avviato dalla riforma del Titolo V, non sempre raccordato alla situazione proprietaria e finanziaria. La giurisprudenza ha dato luogo a pronunce discordanti, tra cui la sentenza della Sez. VII n. 1915 del 2023, che ha riconosciuto la responsabilità del Comune per la cura e manutenzione delle aree demaniali, su un titolo autonomo rispetto alla proprietà.
Ai fini della decisione assume però rilievo dirimente la fondatezza delle censure sulla manifesta irragionevolezza dell’ordinanza. L’immobile era rientrato nell’effettiva disponibilità del Comune, che ne aveva finora gestito la concessione. L’adozione dell’atto in violazione del principio di leale cooperazione, più volte ribadito dalla Corte costituzionale, è quindi illegittima.
Su tale ente gravava almeno in prima battuta il dovere di intervenire nella riconosciuta situazione d’urgenza, salva ogni successiva regolazione finanziaria con l’ente proprietario. Il Collegio richiama il costante orientamento per cui l’ordinanza contingibile e urgente è legittima nei soli confronti di chi ha la disponibilità materiale del bene.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata, assorbiti gli ulteriori profili. L’incertezza normativa e giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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