Riconoscimento titolo estero e obbligo di effettivo raffronto nel giudicato (Cons. Stato n. 10276 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il provvedimento con cui l’Amministrazione, dando formalmente esecuzione al giudicato che le impone di raffrontare in modo effettivo la qualificazione professionale dell’aspirante docente con quella richiesta dalla normativa nazionale, subordina il riconoscimento del titolo estero a misure compensative è nullo per elusione del giudicato quando la motivazione per relationem al parere tecnico richiamato non dia conto delle ragioni e delle modalità dell’avvenuto raffronto. Il vizio non si esaurisce in un mero difetto di motivazione, ma è sintomatico dello svolgimento di un raffronto solo formale e non effettivo, in violazione delle statuizioni conformative del giudicato. La residua discrezionalità tecnica dell’Amministrazione non esime dall’obbligo di motivare l’esito della comparazione, restando ferma la necessità di riesercitare il potere in fedele ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva conseguito presso un ateneo estero il titolo di abilitazione all’insegnamento per una determinata classe di concorso e ne aveva chiesto il riconoscimento ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Con sentenza n. 3343/2022 la Sezione aveva già statuito sull’illegittimità del precedente diniego, imponendo all’Amministrazione di raffrontare in modo effettivo la qualificazione attestata dai titoli e dall’esperienza maturata con quella richiesta dalla normativa nazionale.

In esecuzione del giudicato, il Ministero adottava il provvedimento del 13 marzo 2024, con cui subordinava il riconoscimento al superamento di misure compensative, consistenti in una prova attitudinale scritta e orale ovvero in un tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico. La ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la violazione e l’elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto precisato che il giudizio di ottemperanza consiste nella puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, con attività interpretativa del comando da compiersi sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. Ha richiamato il principio secondo cui i vizi di violazione e di elusione non sono configurabili quando la pronuncia lasci margini di discrezionalità, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale.

Nel caso di specie, il parere tecnico versato in atti non contiene una motivazione idonea a dare conto dello svolgimento effettivo del raffronto imposto dal giudicato tra la qualificazione della ricorrente e quella richiesta dalla normativa nazionale. Il parere si limita a richiamare i titoli posseduti, il percorso formativo e le fasce di età degli alunni, senza specificare le ragioni che hanno indotto a prescrivere le misure compensative.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il parere afferma la non automaticità del riconoscimento e la necessità di un’analisi comparata dei percorsi formativi, ma non dice nulla sulle modalità con cui tale analisi è stata svolta nel caso concreto, né sulle ragioni del suo esito. Ne deriva che il Ministero non ha ottemperato alla sentenza n. 3343/2022.

Tale vizio non costituisce un mero difetto di motivazione, ma è sintomatico di un raffronto solo formale e non effettivo; il provvedimento e il parere richiamato si rivelano gli strumenti per aggirare l’obbligo del raffronto. È integrata pertanto l’elusione del giudicato, ravvisabile quando l’Amministrazione, pur provvedendo formalmente, persegua lo scopo di aggirare le statuizioni sostanziali.

La Corte ha accolto l’ottemperanza, dichiarando la nullità del provvedimento del 13 marzo 2024 e l’obbligo del Ministero di riesercitare il potere raffrontando in modo effettivo le qualificazioni. Ha invece respinto la domanda di riconoscimento del titolo e quella di condanna al rilascio del provvedimento, residuando margini di discrezionalità tecnica, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *