Cancellazione dell’annotazione dal casellario ANAC e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13577 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cancellazione dell’annotazione dal casellario informatico dei contratti pubblici, disposta dall’ANAC non in autotutela ma in ragione di un accordo transattivo intervenuto tra la stazione appaltante e l’operatore economico, non integra la condizione prevista dall’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. per la cessazione della materia del contendere, che postula il “pieno” soddisfacimento dell’interesse del ricorrente. In tale evenienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rimozione del provvedimento impugnato rende non più attuale la controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’annotazione disposta dall’ANAC nel casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, conseguente all’applicazione di penalità contrattuali da parte della stazione appaltante per la mancata esecuzione di alcune prestazioni previste dalla Convenzione Consip per i servizi di pulizia e sanificazione. La società deduceva plurimi profili di illegittimità, tra cui l’errato calcolo dell’importo delle penalità sotto la soglia dell’1% del valore contrattuale, la scarsa rilevanza degli inadempimenti e il mutato quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 36/2023.
Nelle more del giudizio, l’ANAC comunicava di aver cancellato l’annotazione in data 27 aprile 2026, a seguito dell’impegno della stazione appaltante a disapplicare le penali, assunto in sede di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale civile. Tutte le parti chiedevano pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato la natura della sopravvenienza intervenuta. La determinazione di cancellazione non traeva origine dall’esercizio di un potere di autotutela innescato dal riconoscimento di un vizio proprio della determinazione originaria, ma da un accordo tra l’ente segnalante e l’operatore economico intervenuto in sede civile, volto a definire bonariamente le liti pendenti tra le parti.
Il Collegio ha osservato che tale accordo rendeva non più attuale la rappresentazione dei fatti contenuta nel testo pubblicato e, conseguentemente, non più utile la permanenza della notizia nel casellario. Tuttavia, ha ritenuto dubbio che la fattispecie integrasse la condizione prevista dall’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., il quale subordina la cessazione della materia del contendere al “pieno” soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, ricorrente che, in caso di autotutela, presuppone l’accertamento spontaneo dell’illegittimità del provvedimento da parte della pubblica amministrazione.
Difettando tale presupposto, il Collegio ha ritenuto più consono al regime delle sopravvenienze dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società ricorrente dimostrato, di fatto, di non avere più interesse a contestare un provvedimento ormai “rimosso”. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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