Lottizzazione abusiva: irrilevante il civico se il provvedimento indica gli estremi catastali (Cons. Stato n. 10188 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, il provvedimento di immissione nel possesso adottato ai sensi dell’art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 individua il bene abusivo attraverso gli estremi catastali, con la conseguenza che l’erroneo richiamo del numero civico non ne inficia la validità. L’ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 che accerta la lottizzazione costituisce atto presupposto e, al tempo stesso, provvedimento immediatamente lesivo, autonomamente impugnabile. Integra la fattispecie l’iniziativa che comporti trasformazione urbanistica o edilizia in violazione degli strumenti urbanistici o senza autorizzazione, anche a prescindere dall’accertamento di uno specifico intento edificatorio della divisione.

Il Fatto

Due comproprietari acquistano un terreno agricolo di 10.000 mq e lo frazionano in due lotti di 5.000 mq ciascuno. A seguito di un sopralluogo, l’amministrazione capitolina adotta un’ordinanza di sospensione dei lavori che accerta una lottizzazione abusiva in corso, poi seguita dal provvedimento dirigenziale che dispone l’immissione nel possesso delle aree e delle opere, la trascrizione nei registri immobiliari e la demolizione d’ufficio.

Il figlio di uno dei proprietari, nelle more deceduto, impugna quest’ultimo atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’erronea indicazione dell’ubicazione dei terreni e l’assenza di scopo edificatorio nella divisione. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello il ricorrente soccombente, che ribadisce le censure e ne aggiunge una sull’asserita non impugnabilità dell’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, la Sezione ritiene che l’ordinanza di sospensione non sia un semplice atto endoprocedimentale: essa accerta puntualmente la lottizzazione abusiva e incide in modo immediatamente lesivo sulla sfera giuridica del privato, assumendo la duplice natura di atto presupposto e di provvedimento autonomamente impugnabile.

Passando alle censure sull’individuazione del bene, il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati contengono una compiuta indicazione degli estremi catastali dell’immobile oggetto di abuso. Il riferimento al numero civico, pertanto, resta elemento irrilevante ai fini della corretta individuazione del compendio.

Quanto allo scopo edificatorio, la Corte argomenta su un duplice ordine di riscontri: le dichiarazioni rese dall’appellante in sede di istanza di condono e gli esiti del sopralluogo. Dal quadro istruttorio emerge il frazionamento delle particelle originarie in quattro nuovi mappali, due dei quali interessati da distinti corpi di fabbrica residenziali, ultimati e occupati, e un terzo costituito da una servitù di passaggio per l’accesso ai lotti edificati. Tale assetto, non contestato, conferma la sussistenza di tutti gli elementi della lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001.

La Sezione ribadisce quindi la nozione normativa: la fattispecie ricorre quando vengono iniziate opere che comportino la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, delle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione.

Il Collegio confuta infine l’argomento sulla presenza di opere di urbanizzazione nell’area. L’area è gravata da vincolo paesaggistico e archeologico per effetto della delibera regionale istitutiva del Parco di Veio e da vincolo ambientale ex legge n. 431/1985 per la fascia di rispetto dai corsi d’acqua: la destinazione agricola e i vincoli procedimentali e sostanziali all’edificazione escludono che la zona possa qualificarsi come urbanizzata. L’appellante è condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *