Silenzio devolutivo sul parere paesaggistico tardivo e poteri decisori del Comune (Cons. Stato n. 10279 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Soprintendenza si pronuncia sul parere di compatibilità paesaggistica oltre il termine assegnato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, non si configura un silenzio-assenso idoneo a vincolare il Comune. L’amministrazione comunale non è più vincolata a decidere in conformità al parere, ma deve provvedere in autonomia, potendo anche condividerne le conclusioni, purché motivi sulle ragioni dell’adesione all’apporto consultivo tardivo dell’organo ministeriale. Il ritardo dell’apporto consultivo legittima semmai la qualificazione come silenzio devolutivo, che impone all’ente competente di ponderare e valutare autonomamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento. Nelle procedure di sanatoria di opere comunque abusive, inoltre, non è configurabile alcun legittimo affidamento del richiedente, spettando a questi dimostrare la legittimità delle preesistenze.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile in Capri aveva realizzato interventi edilizi sul terrazzo, oggetto di un precedente ordine di demolizione. Il Comune, ricevuto il parere di non luogo a provvedere della Soprintendenza del 30 agosto 2016, aveva ritenuto tale atto privo di effetti e, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2017, aveva applicato al responsabile la sola sanzione pecuniaria per mancanza di CILA, disponendo l’archiviazione del procedimento demolitorio.

I vicini, proprietari dell’immobile confinante, impugnarono gli atti dinanzi al TAR Campania, sostenendo l’illegittimità della decisione comunale. Il giudice di primo grado accolse il ricorso con la sentenza n. 1623/2022, ritenendo illegittimo l’operato del Comune. Il controinteressato ha proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della qualificazione del parere e la sussistenza di un affidamento tutelabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il gravame. Il parere di non luogo a provvedere del 2016 è chiaro nel suo significato preclusivo: al tempo della sua adozione non era stata dimostrata la legittimità delle preesistenze su cui le ulteriori opere si innestavano.

Il punto centrale attiene alla qualificazione del ritardo della Soprintendenza. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8757 del 2024 e Sez. IV n. 6446 del 2023, la Corte ribadisce che, quando il parere giunge oltre il termine di legge, il Comune non è vincolato a decidere in conformità, ma deve decidere in autonomia, motivando sulle ragioni dell’adesione. La fattispecie integra il c.d. silenzio devolutivo, non già il silenzio-assenso invocato dall’appellante (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9187 del 2025 e n. 7324 del 2025).

Irrilevante è la circostanza che la sanatoria si sia conclusa favorevolmente nel 2018, dopo il parere positivo del 2017: la legittimità dell’ordinanza del 2017 va valutata alla luce della disciplina ed degli elementi disponibili al momento in cui fu adottata. Il sopravvenuto esito favorevole non sana retroattivamente il vizio.

Quanto al legittimo affidamento, la Corte lo esclude recisamente: la domanda attiene a una procedura di sanatoria di opere comunque abusive, già colpite da ordine di demolizione, e grava sul privato l’onere di dimostrare la legittimità delle preesistenze.

Infine, la statuizione sulle spese del primo grado resiste alle censure. Il TAR ha applicato la regola della soccombenza, e il potere discrezionale del giudice è sindacabile solo in ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa o di decisione manifestamente irrazionale (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8218 del 2024 e n. 700 del 2025), evenienze non ricorrenti. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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