Improcedibile l’appello contro la demolizione se viene meno l’interesse (Cons. Stato n. 10277 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione, il venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’appello ne determina la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul piano soggettivo. La circostanza che la parte appellante rappresenti e documenti il sopravvenuto venir meno di qualsiasi interesse alla definizione nel merito dell’impugnazione è sufficiente a fondare la pronuncia di improcedibilità. In presenza della concorde richiesta delle parti e di giusti motivi, le spese del grado possono essere compensate. La declaratoria di improcedibilità non investe nel merito la legittimità degli atti impugnati né li annulla, esaurendosi in una pronuncia di rito.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato dinanzi al TAR Toscana l’ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive, la nota di avvio del procedimento e il rapporto della Polizia Municipale, deducendo violazione delle norme edilizie e paesaggistiche, eccesso di potere e difetto di istruttoria. Il TAR Toscana, con sentenza n. 1768 del 31 dicembre 2020, aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese nei confronti del Comune, compensando verso le amministrazioni statali.
La società ha proposto appello con quattro motivi, tutti volti a contestare nel merito la legittimità degli atti. Nelle more del giudizio, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo comunali, recanti una disciplina urbanistica favorevole alla regolarizzazione dei manufatti funzionali all’attività, la società ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito, chiedendo la decisione senza discussione; anche l’appellante ha confermato la richiesta di decisione cartolare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha concentrato l’esame sulla sola questione preliminare, ritenendola assorbente rispetto ai quattro motivi di appello. La Corte ha preso atto di quanto comunicato dalla società circa il venir meno di qualsiasi interesse alla definizione nel merito dell’impugnazione, conseguente alla sopravvenuta disciplina urbanistica favorevole.
Su questa base il collegio ha qualificato l’effetto processuale in termini di improcedibilità dell’appello. La pronuncia non attiene alla fondatezza dei motivi, che restano non esaminati, ma alla sopravvenuta carenza di interesse della parte alla decisione di merito: quando la parte dichiara di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, il giudice non può che rilevare la sopravvenuta cessazione dell’interesse e chiudere il giudizio con pronuncia di rito.
Quanto alle spese, la Corte ha dato rilievo alla circostanza che le parti avessero concordato la compensazione delle spese del grado. Il collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporla, in coerenza con la richiesta formulata dalla società appellante e con l’adesione espressa del Comune, nonché in ragione dell’esito dell’appello.
La sentenza si limita pertanto a dichiarare improcedibile l’appello e a compensare le spese del secondo grado, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa. Resta ferma la sentenza del TAR Toscana, non riformata nel merito.
Nota della Redazione
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