Onere probatorio dell’Amministrazione e prova della causa extra-lavorativa: il TAR Campania applica i principi dell’Adunanza Plenaria (TAR Campania n. 1458 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali contratte da militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, l’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 1078 del d.P.R. n. 90/2010 rimodulano gli oneri probatori: il militare deve dimostrare di aver svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia insorta sia espressiva di quel rischio. Grava invece sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. La prova può essere assolta anche mediante verificazione tecnica che, sulla base di adeguati studi scientifici e meta-analisi, individui nella patologia una causa diversa e verosimile, quale il tabagismo, escludendo la riconducibilità della neoplasia al rischio professionale.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite ed erede di un militare deceduto, impugnava il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il conseguente decreto del Ministero della Difesa, che avevano disconosciuto il nesso eziologico tra la patologia tumorale contratta dal marito e l’esposizione a polveri di uranio impoverito durante il servizio prestato in missioni all’estero e in attività addestrative. Il militare, impegnato in attività di artiglieria e controllo del territorio, era deceduto per un carcinoma del cavo orale. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva già annullato i precedenti atti, disponendo la riedizione del parere; all’esito del nuovo procedimento, l’Amministrazione aveva nuovamente negato il riconoscimento, richiamando la natura extra-lavorativa della patologia, correlata al fumo di tabacco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica, rilevando che il parere reso ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 461/2001 è vincolante per l’Amministrazione, configurandosi l’atto finale come atto complesso.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 07.10.2025, secondo cui la disciplina dell’equo indennizzo, innovata dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, non richiede un riscontro effettivo del nesso eziologico, ma considera il rapporto di causalità insito nel tipico rischio professionale. Ne deriva che i giudizi medico-legali basati sull’assenza di studi scientifici che dimostrino la correlazione risultano viziati per eccesso di potere, mentre l’Amministrazione è onerata della prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
A seguito di verificazione tecnica e supplemento istruttorio disposto alla luce dei principi dell’Adunanza Plenaria, la relazione della Commissione INAIL ha accertato che il militare era un fumatore di 20 sigarette al giorno e che la letteratura scientifica internazionale, incluse meta-analisi recenti, individua nel tabagismo una causa verosimile o altamente probabile del carcinoma del cavo orale, con un rischio relativo aumentato di oltre tre volte per i fumatori attuali. Al contrario, non risultava che l’uranio impoverito o le nanoparticelle di metalli pesanti costituissero una concreta genesi di insorgenza della specifica patologia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, concludendo che la patologia non costituiva una concretizzazione del rischio professionale legato alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite e pone a carico della ricorrente le spese di verificazione.
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Nota della Redazione
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