Contributi Ici ai Comuni: rilevano le perdite non consolidate pregresse (Cass. civ. Sez. I n. 25580 del 20.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Ici, i minori introiti conseguiti dai Comuni per effetto dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali previsti dall’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito superi euro 1.549,37 e lo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. Il superamento di tali soglie va verificato senza considerare il minor gettito già compensato e consolidato nei trasferimenti degli anni precedenti, ma cumulando anche le perdite maturate in annualità pregresse e rimaste sotto soglia, quindi non consolidate. La franchigia non opera, dunque, sul solo dato annuale della perdita espunta.
Il Fatto
Un Comune ha citato davanti al Tribunale di Milano il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo la condanna al pagamento di euro 1.291.264,19 ai sensi dell’art. 64, comma 1, della legge n. 388 del 2000, con riferimento agli anni 2002-2009. La pretesa riguardava il minor gettito Ici derivante dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2086/2024, ha ritenuto il gravame dei Ministeri parzialmente fondato, aderendo alle pronunce di legittimità del 2023 ma con un “significativo temperamento”. Ha preferito il calcolo che cumula le somme espunte negli anni non consolidate. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione; il Comune ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La questione di diritto riguarda il metodo di determinazione dei contributi statali di neutralizzazione dei minori introiti. Occorre stabilire se la base di calcolo debba considerare solo gli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i ricorrenti, o anche i minori introiti delle annualità precedenti non compensati e quindi non consolidati.
Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla ratio del contributo, volta a neutralizzare le conseguenze sfavorevoli della “rendita proposta”. Le soglie fissate dal legislatore sono concorrenti e valide per tutti i Comuni; sotto di esse opera una sorta di franchigia.
Richiamati i precedenti conformi — Sez. I n. 18701 del 2023, n. 14824 del 2024 e altre — il Collegio ribadisce che va escluso dalla base di calcolo il minor gettito già oggetto di trasferimenti compensativi, perché consolidato. Non vi è però alcun elemento testuale che consenta di espungere dal minor gettito di un anno anche quello maturato per effetto di autodichiarazioni di anni precedenti rimaste sotto-soglia e non consolidate.
L’art. 2, comma 4, del D.M. n. 197 del 2002, riferendosi all’importo “complessivo” del minore gettito, conferma la conclusione. Il tessuto normativo non ancorа il conteggio al singolo anno di prima autodeterminazione; non è dimostrato che la perdita annuale comprenda automaticamente le perdite non consolidate pregresse.
Ne deriva che la Tabella A, proposta dai ricorrenti, non corrisponde al principio di diritto, mentre va preferita la Tabella B. Ai fini della soglia dello 0,5 per cento rileva il complesso delle somme espunte non consolidate: nel caso concreto ciò si verifica nel 2004, cumulando le somme espunte del 2003 e del 2004. Il ricorso è respinto e le spese di legittimità sono interamente compensate per la novità dell’oggetto.
Nota della Redazione
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