Rivalutazione monetaria e interessi sui crediti da risoluzione dell’appalto, natura dei debiti di valore (Cass. civ. Sez. 1 n. 19781 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione giudiziale dell’appalto per inadempimento, avendo effetto retroattivo, determina il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite e fa sorgere obbligazioni restitute che non hanno natura risarcitoria. Tali obbligazioni restano debiti di valuta, sui quali non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata, ma solo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La natura di debito di valore va riconosciuta esclusivamente ai crediti aventi funzione risarcitoria, con conseguente diritto agli accessori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente sentenza, aveva pronunciato la risoluzione di un appalto pubblico per inadempimento dell’Università, condannandola al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni per alcune riserve e per altre poste liquidate a titolo contrattuale. Gli appellanti, subentrati all’originaria appaltatrice, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea limitazione della rivalutazione monetaria e degli interessi solo ad alcune delle voci riconosciute, qualificate come debiti di valore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Il primo per la sua scarsa chiarezza e per la mancata indicazione del punto della sentenza censurato; il secondo perché si risolveva in una contestazione meramente fattuale della valutazione del giudice di merito, non aggredendo il passaggio motivazionale relativo alla mancanza di prove; il quarto perché il vizio di violazione del giudicato non era stato dedotto correttamente attraverso il paradigma dell’omesso esame di un fatto storico.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente in ordine alla rivalutazione monetaria. Ha premesso che la risoluzione giudiziale del contratto, ex art. 1458 cod. civ., produce un effetto recuperatorio sulle prestazioni già eseguite, facendo sorgere obblighi restitutori che non mutano la loro natura: essi rimangono debiti di valuta, per i quali non spettano la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata, salvo il maggior danno ex art. 1224 cod. civ.
Tuttavia, proprio dalla sentenza impugnata emergeva che la Corte territoriale aveva qualificato come risarcitorie alcune voci di danno, attribuendo solo a queste la natura di debiti di valore e riconoscendo su di esse rivalutazione e interessi, mentre altre voci, anch’esse liquidate a titolo risarcitorio, erano state escluse. Tale esclusione, secondo la Cassazione, ha determinato una lesione del principio espresso dalla sentenza di rinvio n. 973/2017, che imponeva di riconoscere gli accessori su tutte le poste aventi natura risarcitoria.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo, rinviando alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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