Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Puglia n. 1027 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. Quando entrambe le parti chiedono la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse e concordano sulla compensazione delle spese, il giudice amministrativo si conforma al principio dispositivo e dichiara l’improcedibilità. La complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Una società immobiliare ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Foggia sull’istanza del 21.07.2021 di approvazione dello schema di Convenzione Attuativa di permesso di costruire, in attuazione della deliberazione regionale che aveva attribuito la destinazione urbanistica al suolo interessato. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’ente ad approvare lo schema entro un termine breve e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato di avere stipulato con la ricorrente la convenzione attuativa in data 24.06.2024, chiedendo la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse con integrale compensazione delle spese. La società ha aderito alla richiesta, dichiarando a sua volta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la causa è stata introitata per la decisione all’udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2024. La questione giuridica attiene esclusivamente all’esito processuale del ricorso, essendo venuto meno l’interesse sostanziale che ne costituiva il presupposto.
La stipula della convenzione attuativa in data 24.06.2024 ha soddisfatto la pretesa azionata. Il provvedimento richiesto è stato adottato e la carenza di interesse sopravvenuta priva il ricorso di oggetto, rendendo superfluo l’esame nel merito.
Il Tribunale sottolinea come entrambe le parti abbiano chiesto la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Le dichiarazioni convergenti delle parti e la complessiva evoluzione procedimentale e processuale giustificano la decisione in conformità al principio dispositivo, che regola la disponibilità dell’oggetto del giudizio.
Quanto alle spese, la loro compensazione trova fondamento nella peculiarità della vicenda: la definizione satisfattiva è intervenuta in pendenza di giudizio e le parti hanno concordato sull’integrale compensazione. Il Collegio pertanto dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese processuali, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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