Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e spese antistatario (TAR Sicilia n. 2347 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la condanna alle spese processuali liquidate direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Tale credito assume natura personale e propria degli avvocati e non può essere azionato da soggetti diversi da quelli contemplati nel capo di sentenza che lo ha riconosciuto, nemmeno attraverso l’azione di ottemperanza. Il ricorso è invece ammissibile e fondato per la parte relativa all’esecuzione del capo che riconosce il diritto sostanziale accertato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che aveva riconosciuto il diritto a beneficiare della “carta del docente” ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per una pluralità di anni scolastici, con condanna dell’amministrazione all’accreditamento della somma di euro 2.500,00. Nel medesimo ricorso ha domandato anche il pagamento degli interessi legali come liquidati dal giudice civile e delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. All’udienza camerale il ricorrente ha rinunciato alla domanda sugli interessi. Il Tribunale ha nel frattempo sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il rilievo officioso di una parziale inammissibilità in relazione alla pretesa sulle spese del giudizio civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato anzitutto il profilo di ammissibilità del ricorso, rilevato d’ufficio. La condanna alle spese del giudizio di merito era stata disposta direttamente a favore dei difensori antistatari e, pertanto, ha determinato l’insorgenza di un credito proprio e personale di questi ultimi. Tale credito non può essere fatto valere da soggetti diversi dai titolari, neppure tramite l’azione di ottemperanza. Ne discende la parziale inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.

Superato tale profilo, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente.

Il Collegio ha poi accertato il rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti. È stato osservato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo la sentenza notificata all’amministrazione prima della proposizione del ricorso. Il ricorso è stato altresì notificato e depositato nel termine.

Constatato l’inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto nel merito con ordine di dare esecuzione al giudicato tramite l’accreditamento della somma spettante, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in ragione della sola parziale fondatezza del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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