Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere nel giudizio su autorizzazioni NCC (TAR Puglia n. 467 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, salvo che la parte non abbia espressamente rinunciato agli atti del giudizio per proporla in separata sede. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, adottato dall’amministrazione per conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne aveva imposto l’adozione, non comporta la soccombenza virtuale dell’amministrazione medesima, ove l’atto originario risulti legittimo alla luce del quadro normativo vigente al momento della sua adozione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia i provvedimenti con cui il Comune di Bitonto aveva annullato d’ufficio le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente (NCC), nonché i relativi nulla osta, comunicati in data 11 marzo 2021.
L’amministrazione resistente, con memoria depositata il 28 febbraio 2026, comunicava di aver adottato in data 24 febbraio 2026 sette distinti provvedimenti di annullamento d’ufficio degli atti impugnati, motivando l’intervento in autotutela con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 137 del 19 luglio 2024. La ricorrente, preso atto della rimozione degli atti, dichiarava di non opporsi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite e formulando espressa riserva di azionare la pretesa risarcitoria in separato giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando come la pretesa sostanziale della ricorrente risultasse integralmente soddisfatta dall’intervento in autotutela del Comune, che aveva rimosso gli atti impugnati. Il Collegio ha quindi preso atto della riserva formulata dalla società, qualificandola come rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla domanda risarcitoria, al fine di consentire alla parte di valutare l’eventuale proposizione della pretesa in separato giudizio, anche dinanzi al Giudice ordinario per i profili di rispettiva competenza.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese, il giudice ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, escludendone l’operatività nel caso di specie. I provvedimenti impugnati, infatti, dovevano considerarsi legittimi alla data della loro adozione, poiché le autorizzazioni erano state rilasciate in data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 135/2018, in violazione del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente, imposto dall’art. 10-bis, comma 6, del medesimo decreto, fino alla piena operatività dell’archivio informatico nazionale delle imprese di cui al comma 3.
Il Collegio ha inoltre escluso i dedotti vizi di difetto di motivazione e di difetto di istruttoria, rilevando che l’amministrazione aveva correttamente inviato la comunicazione di avvio del procedimento e aveva valutato le osservazioni prodotte dalla ditta, ritenendole non idonee a superare le ragioni dell’annullamento. La motivazione degli atti impugnati, fondata sull’avvenuto rilascio delle autorizzazioni dopo la sospensione disposta dal legislatore, è stata ritenuta sufficiente e coerente con il quadro normativo di riferimento, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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