Ripiano superamento tetto dispositivi medici vincolato giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 8233 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, l’atto con cui la regione o la provincia autonoma impone alle aziende fornitrici il pagamento della quota di ripiano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, costituisce esercizio di un’attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità anche tecnica, consistente in una mera ricognizione e riepilogazione di dati contabili. Da tale attività, che non implica alcuna spendita di potere autoritativo, discende un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra l’amministrazione e l’impresa fornitrice, che si sostanzia in un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto. Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo intermediata dal potere amministrativo la situazione giuridica vantata dal privato.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di presidi sanitari, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva ripartito tra i fornitori gli oneri conseguenti al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, certificato a livello statale. La ricorrente contestava la legittimità degli atti impugnati, deducendo vizi di istruttoria e errori nel calcolo del fatturato, e ne chiedeva l’annullamento. Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ravvisando la cognizione del giudice ordinario. Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 attribuisce alle regioni e alle province autonome compiti meramente operativi: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota e iscrivere in bilancio il relativo credito. La determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento restano invece competenze statali.
Il Tribunale ha precisato che l’attività posta in essere dall’amministrazione regionale è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi di un’attività interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. La giurisprudenza della Corte costituzionale l’ha definita come “attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento”. In tale contesto, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa fornitrice, la quale è titolare di un obbligo di pagamento e, contestualmente, di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
La situazione di diritto soggettivo rivendicata dalla società ricorrente, volta a non pagare o a pagare una somma minore, non è intermediata dal potere amministrativo ma deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali adottati in attuazione. L’importo dovuto è calcolato applicando matematicamente una percentuale fissata ex lege al fatturato determinato secondo le modalità di legge e del decreto ministeriale. L’atto regionale, ancorché formalmente definito “provvedimento”, non è quindi espressione di un potere autoritativo ma un accertamento tecnico sul quantum debeatur, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Il criterio del petitum sostanziale riserva al giudice amministrativo le controversie sulla contestazione dell’esercizio di un potere autoritativo, mentre esclude la sua giurisdizione quando la controversia si radica in un rapporto paritario collocato a valle del potere. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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