Collegamento sostanziale tra imprese e revoca dell’aggiudicazione per unicità del centro decisionale (TAR Calabria n. 1027 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’aggiudicazione disposta per la sopravvenuta conoscenza di una causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016 costituisce esercizio del dovere di esclusione previsto dall’art. 80, comma 6, e non richiede la verifica di un effettivo condizionamento delle offerte. L’unicità del centro decisionale si desume da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro insieme e non atomisticamente. Assume rilievo dirimente la titolarità, in capo a un soggetto legato da rapporto parentale al titolare dell’impresa aggiudicataria e al contempo direttore tecnico di altra concorrente, di una procura generale che gli consente di assumere decisioni gestionali per l’impresa. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sorreggere il provvedimento, con assorbimento delle censure avverse alle altre. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è dovuto nei procedimenti avviati d’ufficio.

Il Fatto

La ricorrente, ditta individuale, risultava aggiudicataria di una gara bandita dal Comune per lavori urgenti di ripristino del manto stradale. Alla consegna dei lavori, convocata con breve preavviso, si presentava il padre del titolare, munito di procura notarile, già direttore tecnico di altra impresa concorrente. L’Amministrazione, ritenuta la sussistenza di un collegamento sostanziale tra le due imprese e un ritardo imputabile all’aggiudicataria, disponeva la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria, la segnalazione all’ANAC e lo scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata.

La ditta impugnava la determinazione dirigenziale davanti al TAR, deducendo vizi procedimentali, carenza dei presupposti e illegittimità del contratto-ponte, chiedendo in via gradata il subentro e il risarcimento del danno. Con successivi motivi aggiunti censurava la contraddittorietà dell’operato comunale rispetto a una precedente gara in cui la stessa procura era stata conosciuta e non valorizzata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica il provvedimento per il suo contenuto sostanziale, a prescindere dal nomen iuris: il Comune ha in realtà disposto l’esclusione dalla gara del concorrente divenuto aggiudicatario. L’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 impone l’esclusione in qualunque momento della procedura, purché prima della stipula del contratto.

Sul primo ordine di ragioni, il Collegio ritiene le conclusioni comunali immuni dalle censure. Richiamata la giurisprudenza sul percorso istruttorio del collegamento, si afferma che l’unicità del centro decisionale è fattispecie di pericolo: rileva l’astratta idoneità del rapporto a determinare un concordamento, non l’alterazione concreta del confronto concorrenziale.

Elemento dirimente è la posizione del padre del ricorrente. Egli è direttore tecnico e socio accomandante dell’impresa concorrente e, al contempo, titolare di una procura generale conferitagli dal figlio già nel 2012, comprensiva della totalità dei poteri gestionali e della rappresentanza in sede di gara. Dagli atti istruttori emerge che fu proprio lui, alla consegna dei lavori, ad assumere la decisione di non accettarla, dimostrando di essere il dominus dell’impresa.

Gli ulteriori indizi — identità dell’indirizzo IP di trasmissione delle offerte, medesima compagnia assicurativa con lo stesso garante, contiguità temporale del contributo ANAC, partecipazione congiunta in numerose gare — valutati in un’ottica d’insieme risultano coerenti e convergenti con una regia familiare. I rilievi sul diverso trattamento riservato ad altri concorrenti sono inammissibili per novità della censura e comunque infondati, difettando l’identità assoluta delle situazioni.

Quanto alla seconda ragione, il Collegio ne riconosce profili di criticità, ma la censura è inammissibile per carenza d’interesse, essendo l’atto plurimotivato e sufficiente la legittimità della causa di esclusione da collegamento. Le doglianze procedimentali non colgono nel segno: nei procedimenti avviati d’ufficio non è dovuto il preavviso di rigetto, e l’esito non sarebbe stato diverso.

I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili e comunque infondati, non avendo la concorrente partecipato alla gara richiamata, mentre il subappalto conferma il collegamento. Infondata anche la domanda risarcitoria, per legittimità del provvedimento e difetto di affidamento incolpevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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