Non ammissione all’esame di Stato e voto doppio del dirigente scolastico nella motivazione del consiglio di classe (TAR Emilia-Romagna n. 257 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della delibera di non ammissione all’esame di Stato adottata dal consiglio di classe è sufficiente quando indica specificamente le discipline in cui l’alunno ha riportato gravi insufficienze, la loro rilevanza rispetto all’indirizzo di studi e la valutazione negativa complessiva dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. La deliberazione è validamente assunta anche quando la maggioranza è raggiunta per effetto del voto del dirigente scolastico, che partecipa a pieno titolo al consiglio di classe. In sede di cautela, la non ammissione non appare sproporzionata se fondata su carenze in materie oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato.
Il Fatto
Uno studente iscritto al percorso di studi in Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico ha impugnato il verbale del consiglio di classe che, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, ne aveva disposto la non ammissione all’esame di maturità. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale e del conseguente tabellone con l’esito “NON AMMESSO”. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha richiamato il consolidato principio per cui la valutazione sulla ammissione all’esame di Stato è espressione della discrezionalità tecnica del consiglio di classe, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione.
Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che la motivazione della delibera impugnata fosse chiara e puntuale. Il consiglio di classe aveva evidenziato conoscenze frammentarie e competenze gravemente insufficienti in due discipline tecniche, entrambe oggetto della seconda prova scritta. Ha inoltre rilevato capacità critiche insufficienti, un impegno limitato nel superare le lacune e una partecipazione negativa al dialogo educativo. La non ammissione è apparsa, pertanto, ragionevolmente giustificata non solo dalle due gravi insufficienze in materie qualificanti l’indirizzo di studi, ma anche da un giudizio complessivamente negativo sull’approccio allo studio nell’intero anno.
Quanto alla censura relativa alla composizione della maggioranza, il Tribunale ha osservato che la dicitura del verbale è chiara nel precisare che la delibera è stata assunta a maggioranza per effetto del voto del dirigente scolastico. Tale circostanza non inficia la validità della decisione, atteso che il dirigente è componente di diritto del consiglio di classe e il suo voto concorre alla formazione della maggioranza richiesta dalla legge.
Il TAR ha pertanto escluso la sussistenza di un difetto di motivazione o di un difetto di proporzionalità della decisione, nonché la fondatezza delle ulteriori censure dedotte. In assenza di fumus boni iuris, la domanda cautelare è stata respinta, con integrale compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
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Nota della Redazione
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