Limiti al sindacato sulle valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 91 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni discrezionali delle commissioni giudicatrici nei concorsi universitari non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non per macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà, restando estranea al sindacato l’individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. La Commissione può legittimamente prevedere, accanto al punteggio per ciascuna pubblicazione presentata, un criterio di consistenza complessiva della produzione scientifica, intesa come intensità e continuità temporale, senza che ciò violi l’art. 24 della legge n. 240/2010 e l’art. 3 del DM 243/2011. Le pubblicazioni edite su riviste Open Access non hanno valore scientifico inferiore alle altre: la collocazione editoriale si apprezza attraverso l’impact factor e le citazioni, purché tutte le riviste siano Peer Reviewed. Il ricorrente che contesti la prova di resistenza deve dimostrare di possedere un profilo migliore rispetto al vincitore, non già un risultato aritmeticamente predeterminato, ove i punteggi massimi richiedano valutazioni discrezionali.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Trieste per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nel Settore Scientifico Disciplinare MEDS-25/A – Medicina Legale. All’esito della selezione si è collocato al secondo posto con 59,33 punti; il vincitore ha conseguito 63,1 punti e il terzo classificato 58,03.

Con ricorso straordinario, poi riassunto davanti al TAR, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.1.2025, la delibera del Senato Accademico n. 19 del 22.1.2025, la proposta di chiamata dipartimentale, il decreto rettorale di approvazione degli atti e i tre verbali della commissione giudicatrice. Ha dedotto plurimi profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento nelle valutazioni dei titoli e della produzione scientifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito dell’Amministrazione e le respinge. Quanto all’omessa impugnazione del Regolamento di Ateneo e del bando, il ricorrente non ha contestato il contenuto della lex specialis, ma la sua corretta applicazione. Quanto al verbale n. 1, la sua impugnazione insieme all’atto conclusivo è ammissibile, poiché solo a valle dell’attribuzione dei punteggi il ricorrente ha potuto apprezzarne la lesività. Infine, l’eccezione di carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza è infondata: ove i punteggi massimi siano da graduare mediante valutazioni discrezionali, l’onere del ricorrente è solo quello di comprovare un profilo migliore rispetto al vincitore.

Nel merito il ricorso è infondato. Le censure sui titoli sono inammissibili, perché il ricorrente ha ottenuto un punteggio superiore agli altri candidati. Nel merito, il dottorato è stato correttamente ritenuto non affine alla Medicina Legale; la specializzazione è posseduta da tutti i candidati; l’idoneità a professore di seconda fascia è stata valorizzata nei premi e riconoscimenti. L’attività clinica è stata valutata ma ritenuta non attinente al settore, mentre le borse di ricerca hanno ottenuto il massimo dei punti. L’attività peritale è stata valorizzata solo in parte, in mancanza di dettaglio delle prestazioni svolte.

Sul criterio relativo alla partecipazione a convegni, la Commissione ha saturato il punteggio massimo per il ricorrente e per un controinteressato, differenziando in favore del candidato più giovane, nell’esercizio della propria discrezionalità. La mancata menzione nel giudizio complessivo finale non assume rilievo, essendo la partecipazione già cristallizzata nelle tabelle.

Le censure sulle pubblicazioni sono infondate. La presunta duplicazione della pubblicazione n. 9 deriva da un mero refuso di verbalizzazione, non da una doppia valutazione. Le research letter, le Letter e l’articolo di undici pagine costituiscono legittimamente oggetto di valutazione. Quanto alle riviste Open Access, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui il rilievo scientifico non è messo in discussione dal pagamento per l’accesso aperto, tipologia di rivista volta ad ampliare la diffusione dei dati scientifici (Cons. Stato Sez. VII n. 5633 del 2024). L’impact factor e le citazioni, escluse le autocitazioni, sono misure oggettive di valutazione. Un errore di attribuzione di punteggio alla pubblicazione n. 11 viene riconosciuto, con maggiorazione di 0,3 punti, senza però incidere sulla graduatoria.

Non è illegittimo il criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica, che rapporta il numero delle pubblicazioni all’arco temporale, applicato in modo corretto e non discriminatorio. Il giudizio di prevalenza riservato al vincitore, espresso su valutazione globale e sintetica, è immune da vizi macroscopici. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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