Sopravvenuta inefficacia dell’interdittiva antimafia e improcedibilità del ricorso (TAR Piemonte n. 196 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta inefficacia dell’informativa antimafia, disposta dalla competente autorità prefettizia ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione di merito sul provvedimento che, su quella informativa, aveva fondato il diniego di ammissione al Fondo pubblico di Garanzia. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità consegue alla sola dichiarazione del difensore di aver perso interesse alla coltivazione del ricorso, senza che il Tribunale debba scrutinare i motivi di illegittimità derivata. La caducazione dell’atto presupposto esclude altresì l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto gravato a fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., quando nessuna pretesa risarcitoria sia stata prospettata.
Il Fatto
Una società ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, la determinazione con cui la gestore del Fondo pubblico di Garanzia aveva respinto la sua istanza di ammissione alle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 100, lett. a), legge 23/12/1996 n. 662. Il rigetto si fondava sull’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura, a sua volta impugnata davanti al medesimo Tribunale con separato ricorso.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del diniego, per insufficienza probatoria e motivazionale dell’atto presupposto, e la violazione delle prerogative partecipative, per omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. La resistente ha sostenuto la natura vincolata del provvedimento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la sospensione in attesa della definizione del giudizio sull’informativa, istanza respinta dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore ha dichiarato che la società ha perso interesse alla coltivazione del ricorso, poiché l’interdittiva antimafia è stata resa inefficace dalla determinazione prefettizia adottata a norma dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 nelle more del giudizio. Il venir meno dell’atto presupposto ha travolto l’interesse alla decisione sull’atto che ne costituiva applicazione.
Il Tribunale ha escluso che residui un interesse strumentale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto gravato: il difensore ha infatti escluso ogni finalità risarcitoria ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità, principale e per motivi aggiunti, assorbe ogni scrutinio nel merito dei motivi di illegittimità derivata.
La vicenda anteriore aveva già visto il Tribunale pronunciarsi sull’istanza di accesso documentale ex art. 116 cod. proc. amm., dichiarando la cessazione della materia del contendere dopo il deposito della documentazione. L’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente era stata respinta, con fissazione coordinata delle udienze nei due procedimenti.
Il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la peculiarità della vicenda, connotata dal susseguirsi di pronunce giudiziali di opposto tenore a fronte di un quadro indiziario sostanzialmente immutato.
Nota della Redazione
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