Divieto comunale generalizzato del 5G illegittimo e incompetenza sindacale (TAR Puglia n. 1027 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento che inibisce l’adeguamento tecnologico di un impianto di telecomunicazione preesistente deve indicare le specifiche disposizioni normative violate e i presupposti di fatto, non potendosi fondare su generiche valutazioni strutturali ed estetiche. Ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 259/2003, l’ente locale può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione solo in presenza di parere negativo dell’organismo competente o di carenza dei requisiti della SCIA, restando esclusa ogni autonoma valutazione di incompatibilità con l’interesse pubblico. È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente che vieti in via generalizzata e senza termine l’installazione del 5G, in quanto lesiva dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e priva dei presupposti dell’emergenza sanitaria locale o del pericolo grave ed effettivo. Il principio di precauzione non legittima l’inibitoria in assenza di evidenze scientifiche.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di licenze ministeriali per i servizi di comunicazione elettronica, pianifica l’adeguamento tecnologico di un impianto già autorizzato nel 2011 sul lastrico solare del Municipio, finalizzato anche all’attivazione del segnale 5G. L’intervento prevede la sostituzione e l’aggiunta di antenne di ridotte dimensioni, senza modifica dell’altezza del palo di supporto.

Presentata la SCIA ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 259/2003 e acquisito il parere favorevole di ARPA Puglia, il Comune diffida la società dal proseguire i lavori, richiamando l’ordinanza sindacale n. 4 del 10.04.2020 — che vieta la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio — e adducendo presunti impatti strutturali ed estetici. La società impugna la diffida e l’ordinanza presupposta davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità: la diffida è atto dotato di autonoma lesività, perché impedisce di dare seguito ai lavori e determina un arresto procedimentale sine die, non potendo l’asserita necessità di confronto condurre a esiti diversi.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La motivazione dell’atto inibitorio non indica le specifiche norme sismiche o regolamentari violate e si limita a generiche preoccupazioni. Richiamando l’art. 3 della legge n. 241/1990, il TAR ribadisce l’obbligo di esplicitare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto, con indicazione delle prescrizioni urbanistico-edilizie in contrasto con il progetto (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 3934/2003). Il difetto di istruttoria emerge anche perché l’intervento non aumenta l’altezza dell’infrastruttura e la società ha prodotto la verifica statica, inclusa l’analisi dei carichi da vento, neve e sisma.

È viziato da eccesso di potere il passaggio sull’impatto estetico: sull’immobile non gravano vincoli paesaggistici ex D. Lgs. n. 42/2004 e l’adeguamento di un impianto esistente non snatura l’edificio. Priva di fondamento è anche l’argomentazione sulla compresenza di impianti di altri gestori, che l’infrastruttura della ricorrente precede e che contrasta con i principi di concorrenza degli artt. 3, 4 e 11 del D. Lgs. n. 259/2003 (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1152/2023).

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 45, comma 3, consente il divieto solo in caso di parere negativo dell’organismo competente o di carenza dei requisiti della SCIA: qui ARPA ha espresso parere favorevole. Il TAR chiarisce la distinzione tra installazione ex novo, disciplinata dall’art. 44, e modifica delle caratteristiche trasmissive di impianto preesistente, cui si applica la procedura semplificata dell’art. 45, in cui le valutazioni paesaggistiche e urbanistiche sono già state superate in sede autorizzativa (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 210/2023).

Quanto all’ordinanza sindacale, il Collegio ne accerta l’illegittimità sotto quattro profili: la violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che vieta limitazioni generalizzate alla localizzazione e l’incidenza sui limiti di esposizione anche mediante provvedimenti contingibili e urgenti; il difetto del presupposto, non essendo dimostrata alcuna emergenza sanitaria o pericolo grave ed effettivo ex artt. 50 e 54 del TUEL (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1942/2023; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1134/2023); l’assenza di un termine finale certo; l’erroneo ricorso al principio di precauzione, che non consente di vietare attività in assenza di evidenze scientifiche (cfr. TAR Lazio, Roma, n. 19139/2023; Corte di Giustizia UE, C-236/01). Le ulteriori difese del Comune sulla vicinanza a recettori sensibili costituiscono integrazione postuma della motivazione, inammissibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 28/2020). Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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