Personale e protocolli d’intesa nell’offerta tecnica tra fase di gara ed esecuzione (TAR Lazio n. 140 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’offerta tecnica, la contestazione della veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in ordine al personale da impiegare e agli accordi di coordinamento con le autorità competenti non può fondarsi su quanto avvenuto nella fase di esecuzione del contratto. Una volta esaurita la fase pubblicistica di evidenza pubblica, ogni questione relativa alla sostituzione dei dipendenti designati o alla mancata sottoscrizione dei protocolli d’intesa è riservata alla cognizione del giudice ordinario. Non è illegittimo, pertanto, il punteggio attribuito quando non sia provata l’originaria falsità delle dichiarazioni. I criteri di valutazione che descrivono concetti definiti e prevedono soglie precostituite, con coefficienti graduati e normalizzati, rendono sufficiente la motivazione numerica, non essendo necessaria una motivazione analitica.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36 del 2023, per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico, avente ad oggetto i servizi balneari di salvamento sulle spiagge libere del territorio comunale per il triennio 2025-2027. L’importo a base di gara era di euro 728.486,95 e il criterio prescelto quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle operazioni, il servizio è stato aggiudicato a un concorrente con il punteggio di 100/100, mentre la ricorrente si è classificata seconda con 67,930/100. Il servizio è stato consegnato in via d’urgenza, a stagione balneare già iniziata. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e la lex specialis, deducendo l’alterazione del processo decisionale e la genericità dei criteri di valutazione, e ha proposto motivi aggiunti dopo l’acquisizione di ulteriore documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di carattere temporale. La stagione balneare 2025 era stata fissata dal Comune tra il 1° maggio e il 30 settembre, mentre il termine per la ricezione delle offerte è stato collocato al 21 maggio 2025 e il servizio è stato consegnato solo il 10 luglio successivo, con un ritardo di settantuno giorni rispetto all’avvio della stagione. Tale circostanza è stata valutata quale elemento decisivo per comprendere le modalità di selezione del personale.

Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva la violazione degli artt. 94, 95 e 98, d.lgs. n. 36 del 2023, lamentando che l’aggiudicataria avesse fornito informazioni false sul personale e sui protocolli d’intesa. Il Collegio ha osservato che il sub-criterio A.1 richiedeva effettivamente l’indicazione nominativa dei dipendenti da impiegare, ma la censura non è stata accolta perché fondata non sulla falsità originaria della dichiarazione, bensì sulla sua inattendibilità emersa dopo la sottoscrizione del primo contratto attuativo. Per la parte di limitato interesse nel giudizio, non è possibile scrutinare fatti avvenuti dopo l’esaurimento della fase ad evidenza pubblica, la cui cognizione è riservata all’autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte ha rilevato che l’attività dell’assistente bagnanti non è improntata a intuitus personae e si esprime in operazioni materiali condizionate dal ciclo stagionale. Poiché la lex specialis non imponeva di allegare i contratti di lavoro, non si era creato alcun vincolo di infungibilità dei dipendenti designati, e nessuna prova è stata offerta circa l’assenza di accordi preliminari. Le vicende successive alla stipula del contratto attuativo restano estranee al sindacato sulla legittimità dell’offerta, salva ogni questione di inadempimento devoluta al giudice ordinario, in linea con le Sezioni Unite n. 489 del 2019.

Quanto ai protocolli d’intesa, il sub-criterio A.3 attribuiva quattro punti per le modalità di coordinamento con le autorità locali e con i gestori privati. Lo schema prodotto, datato 12 maggio 2025 e recante la sola sottoscrizione del proponente, ha il valore di mera proposta, al pari delle sette lettere d’intenti. La polizia locale e l’autorità marittima, investite di funzioni pubbliche di tutela dell’incolumità, hanno interesse a interlocuire solo con il titolare effettivo del servizio, conosciuto soltanto dopo l’aggiudicazione. Anche la concreta sottoscrizione del protocollo attiene alla fase esecutiva.

Infine, sul secondo mezzo, dedotto ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto, il Collegio ha escluso la genericità dell’art. 18 del disciplinare. Il sistema prevede soglie valutative precostituite, sei livelli di giudizio con coefficienti da 0,0 a 1,0 e successiva normalizzazione, sicché il punteggio numerico integra motivazione sufficiente, come confermato da Cons. Stato n. 5392 del 2025. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con condanna alle spese e declaratoria di inefficacia non accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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