Continuità assistenziale e tetto di spesa: legittimo il budget prudenziale non vincolante calcolato sul fatturato 2024 (TAR Sardegna n. 3 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione del piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l’amministrazione sanitaria opera legittimamente laddove, al fine di garantire la continuità assistenziale per i pazienti già in carico e la sostenibilità complessiva della spesa nel rispetto del tetto assegnato, assegni a ciascuna struttura un budget prudenziale, di carattere operativo e non vincolante, calcolato sulla base del fatturato dell’anno precedente. Una siffatta determinazione non appare prima facie censurabile all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Il pregiudizio lamentato dalla struttura ricorrente, ove di natura esclusivamente patrimoniale e integralmente ristorabile all’esito del giudizio di merito, non integra il requisito del periculum in mora richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm..

Il Fatto

La Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. ha impugnato la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES Sardegna n. 248 del 24.10.2025, recante l’approvazione del Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2025, nelle parti di proprio interesse, nonché gli atti connessi, tra cui la bozza di Piano e la proposta di contratto per l’anno 2025. La società ricorrente ha contestato la determinazione del budget assegnatole, ritenendo lesiva la scelta dell’amministrazione di calcolare il budget sulla base del fatturato 2024. Ha quindi chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto escluso che, all’esito del sommario esame richiesto dalla fase cautelare, l’operato dell’amministrazione sia prima facie censurabile. L’ARES, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha individuato per ciascuna struttura un budget prudenziale, avente natura operativa e non vincolante, fondato sul fatturato dell’anno precedente. Tale scelta è motivata dall’esigenza di garantire la continuità assistenziale per i pazienti già in carico e la sostenibilità della spesa complessiva, nel rispetto del tetto di spesa assegnato alla Regione.

Il Tribunale ha quindi valutato il requisito del periculum in mora. Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, essendo di tipo meramente economico e patrimoniale, è stato ritenuto integralmente ristorabile all’esito di un eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio di merito. Difettando il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, la domanda cautelare è stata respinta.

La circostanza che il budget sia stato definito con carattere non vincolante ha inoltre contribuito a escludere la sussistenza di un’lesione attuale e irreparabile in capo alla struttura ricorrente. Il Collegio ha infine compensato le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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