Ottemperanza all’ordine di esibizione documentale e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 3765 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., anche per l’attuazione delle sentenze di primo grado esecutive e non ancora divenute definitive, non essendo richiesta la prova del passaggio in giudicato. L’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine giudiziale di esibizione documentale, emesso ex art. 116 cod. proc. amm., integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso, incombendo sull’ente, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. Il perdurante inadempimento giustifica la nomina del commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 2198 del 17.03.2025 resa dal TAR Campania, Napoli, Sezione VII, con la quale era stato accolto in parte il ricorso in materia di accesso documentale. Con quella pronuncia il giudice aveva ordinato al Comune di provvedere all’esibizione degli atti richiesti con l’istanza di accesso, ove esistenti, precisando che la pretesa conoscitiva poteva essere soddisfatta anche in negativo mediante attestazione dell’eventuale inesistenza dei documenti.
La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione, benché ritualmente compulsata, ha perseverato nella condotta inottemperante, non dando esecuzione al comando giudiziale. Ha quindi chiesto che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza, con assegnazione di termine perentorio e, in caso di perdurante inerzia, con nomina del commissario ad acta. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima verificato la ricevibilità dell’azione di ottemperanza. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., che consente di esperire il giudizio per l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, ancorché non definitivi. Ha osservato che l’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. prevede espressamente che le sentenze di primo grado sono esecutive, richiamando in proposito propri precedenti.
Ha poi rilevato la regolarità in rito del ricorso, notificato e depositato in pari data, con osservanza del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. Ha ribadito che non è necessaria la prova del passaggio in giudicato della sentenza, essendo sufficiente la sua esecutività.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha constatato che non risulta alcun adempimento alla sentenza da parte del Comune intimato. Ha precisato che sull’ente incombe, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo, onere rimasto inadempiuto.
Ha quindi ordinato al Comune di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, all’esibizione degli atti richiesti con l’istanza di accesso, ove esistenti, ribadendo che la pretesa poteva essere soddisfatta anche in negativo mediante attestazione dell’inesistenza.
In caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, per l’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di trenta giorni. Ha posto a carico del Comune le spese per l’eventuale funzione commissariale e, seguendo la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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