Nullità del diniego che ripropone requisiti esclusi dal giudicato amministrativo (TAR Calabria n. 1027 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione del giudicato, la determinazione con cui l’amministrazione regionale, nel chiudere il procedimento di ricollocazione del personale proveniente dai soppressi Consorzi Agrari, subordina l’inquadramento al possesso di requisiti la cui necessità è stata espressamente esclusa dal giudice amministrativo. Il giudicato di annullamento va ricostruito mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione, correlati a causa petendi e petitum, e il potere residuo di riedizione è delimitato dal tipo di vizio riscontrato. Esso comprende i presupposti logici della pronuncia: riproporre una condizione già ritenuta non dirimente priva la decisione del suo fondamento essenziale. Dall’art. 5, comma 6, l. n. 410/1999 e dall’art. 1, comma 559, l. n. 296/2006 discende la vigenza del meccanismo di ricollocazione, non la facoltà dell’ente di riesigere i requisiti esclusi. Il tratto successivo dell’azione amministrativa è vincolato nel senso del soddisfacimento del bene della vita, secondo il principio del one shot temperato.
Il Fatto
La ricorrente, assunta a tempo indeterminato nel 2007 da un consorzio agrario cooperativo con mansioni di impiegata contabile, veniva licenziata nel 2016 a seguito dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa dell’ente. Con istanza del dicembre 2016 chiedeva alla Regione di attivare la procedura di ricognizione delle disponibilità d’impiego prevista dall’art. 5, comma 6, l. n. 410/1999.
La vicenda attraversava più gradi di fronte al TAR. La sentenza n. 966 del 2021 annullava le delibere di Giunta del 2020 nella parte in cui espungevano dal piano dei fabbisogni l’inquadramento delle due unità provenienti dai consorzi soppressi, senza motivare la scelta. La sentenza n. 173 del 2023, non appellata e divenuta definitiva, accoglieva i motivi aggiunti avverso la delibera n. 161 del 2022, nella parte in cui non prevedeva l’inserimento della figura professionale di interesse. In sede di riedizione, la Regione invitava la ricorrente a documentare requisiti specifici — servizio al 1° gennaio 1997 e collocamento in mobilità al 29 settembre 2006 — e quindi chiudeva negativamente il procedimento con la nota del 24 ottobre 2024. Di qui il ricorso per nullità e, in subordine, per annullamento; la Regione eccepiva l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, ritenuti meramente confermativi, e nel merito sosteneva che il giudicato avesse riservato all’amministrazione il riesercizio del potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione della portata del giudicato. Secondo la giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Sez. V, n. 8393 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5880 del 2022 — essa esige lettura congiunta di dispositivo e motivazione, correlata ai dati oggettivi di identificazione delle domande, con delimitazione del potere residuo in ragione del tipo di vizio accertato.
Applicando tale canone, il Collegio individua i due presupposti logici dell’annullamento della delibera n. 161 del 2022. Il primo è la vigenza della disciplina di ricollocazione del personale dei soppressi Consorzi Agrari, affermata sulla scorta di Cons. Stato, Sez. V, n. 1596 del 2016. Il secondo è che l’assenza dei requisiti temporali non è dirimente, come chiarito da Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 337 del 2021, in ragione dell’esigenza di assorbimento del precariato.
La Regione, nella fase successiva, ha invece preteso proprio i requisiti che il giudice aveva ritenuto non ostativi. Per il Tribunale ciò viola il giudicato, perché priva la pronuncia del suo presupposto essenziale: la richiesta di condizioni la cui necessità è stata esclusa comporta la nullità dell’atto conclusivo del procedimento. L’azione di nullità risulta pertanto fondata.
L’eccezione di tardività non viene accolta. Trattandosi di nullità per violazione del giudicato, non si pone la questione del rispetto dei termini decadenziali rispetto alle note presupposte. Il Collegio osserva che l’amministrazione aveva già rieditato illegittimamente il potere.
Ne deriva che il successivo tratto dell’azione amministrativa è vincolato nel senso del soddisfacimento del bene della vita perseguito. Il principio del one shot temperato — richiamato nella formulazione di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3480 del 2022 — impone all’amministrazione di riesaminare l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con preclusione di un nuovo esito sfavorevole. Esso costituisce il punto di equilibrio tra inesauribilità del potere e portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi. La nota del 24 ottobre 2024 è dichiarata nulla; le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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