Diniego di assegnazione temporanea ex art. 33 (TAR Puglia n. 1027 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea del personale delle Forze di polizia presso sedi vicine al familiare con handicap grave, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, il diniego è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione afferma in modo apodittico l’assenza di disponibilità organiche, senza indicare la dotazione teorica, la forza effettiva e le esigenze funzionali dei singoli reparti richiesti. La situazione di incompatibilità ambientale riferibile a un solo reparto non può essere estesa alle altre sedi richieste. È inoltre viziato il provvedimento che omette il debito apprezzamento dell’effettiva idoneità assistenziale degli altri familiari del disabile, valutati in concreto e non in astratto.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, era in servizio presso un reparto di Bari in forza di un’assegnazione temporanea disposta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, a seguito di precedente contenzioso definito con decisione non appellata. Già fruitrice di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso sedi più vicine al comune di residenza del padre, riconosciuto in condizione di handicap grave, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, rappresentando l’assenza di altri familiari in grado di provvedere all’assistenza.

Dopo comunicazione dei motivi ostativi e deposito di deduzioni, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza con determinazione del 06.11.2025. Il diniego si fondava sull’assenza di disponibilità organiche nelle sedi richieste e su una presunta incompatibilità ambientale connessa all’attività commerciale di un familiare nel territorio di una sola delle sedi. L’Amministrazione rilevava inoltre che il disabile avrebbe potuto contare sull’ausilio di altri familiari. Il ricorso ha contestato la genericità dell’istruttoria, il travisamento dei fatti e la disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso e ritiene assorbente, sotto un primo profilo, l’assoluta genericità del rilievo sull’assenza di disponibilità organiche. Il diniego non indica la dotazione organica teorica, la forza effettiva in servizio e le concrete esigenze funzionali dei singoli comandi o reparti richiesti. Tale formulazione è di per sé inidonea a dimostrare l’obiettiva impossibilità di provvedere all’assegnazione.

Il Collegio esclude che possano soccorrere i rilievi contenuti nella relazione dell’Amministrazione: essi costituiscono vietata integrazione postuma della motivazione. La censura trova conferma in un provvedimento del Comandante Regionale del 14 maggio 2025, con il quale, con decorrenza dal 1° luglio 2025, è stato disposto il trasferimento di un appuntato dalla Compagnia in questione a un altro reparto. Il movimento, anteriore al diniego, comportava una vacanza e disponibilità di un posto nel ruolo richiesto.

Le osservazioni svolte sarebbero già di per sé sufficienti. Il Tribunale aggiunge tuttavia che il diniego è carente di motivazione anche là dove evoca l’incompatibilità ambientale per una sola sede richiesta. L’Amministrazione ha omesso il debito apprezzamento circa l’assenza di altri familiari in concreto in grado di prestare assistenza al padre della ricorrente, affetto da handicap grave e ingravescente.

La valutazione è rimasta sul piano astratto in relazione a ciascun familiare considerato: il coniuge del disabile, a sua volta affetto da patologie non banali; la sorella, parimenti affetta da patologia; il fratello, residente all’estero; il marito della ricorrente, dipendente di impresa privata. Nessuno di questi elementi è stato ponderato in termini di effettiva idoneità assistenziale.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in relazione all’effetto conformativo. Le spese sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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