Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 946 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., assicura l’esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo con cui l’amministrazione sia stata condannata al pagamento di somme in favore del creditore. Accertata la persistente inadempienza dell’ente intimato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e fissa il termine per l’ottemperanza, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con funzione sostitutiva. Il munus dell’ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’attività di mero impulso rivolta agli uffici dell’ente tenuto all’ottemperanza non integra corretta esecuzione dell’incarico.
Il Fatto
Una società ha chiesto al giudice amministrativo la condanna di un Comune all’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo il 2 gennaio 2024, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma in favore della ricorrente.
Il decreto, non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo con decreto del 19 aprile 2024 ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Comune il 23 aprile 2024. Di fronte alla mancata ottemperanza, la società ha depositato ricorso per l’esecuzione. Il Comune non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 114 c.p.a. per l’accoglimento del ricorso. La documentazione versata in atti dimostrava l’esistenza di un titolo esecutivo valido e la persistente inerzia dell’ente intimato. Il ricorso è stato quindi accolto.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha inoltre stabilito che, in caso di inutile decorso del termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Dirigente del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul piano dei poteri e degli obblighi dell’ausiliario, il collegio ha precisato che il munus deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. L’incarico è di natura sostitutiva: le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’ente non costituiscono corretta esecuzione.
Quanto al compenso, il Tribunale ha stabilito che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La richiesta va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione. Il decreto di liquidazione sarà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni sull’eventuale danno erariale conseguente alla mancata attivazione dell’organo tenuto ad adempiere.
Il commissario dovrà depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, ed è autorizzato al ricorso a strumenti telematici di collegamento a distanza. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura commisurata alla natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.