Emersione lavoro irregolare: inesistenza dell’impresa datrice preclude la sanatoria (TAR Lazio n. 1118 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, la domanda di regolarizzazione non può trovare accoglimento quando l’impresa datrice di lavoro risulti inesistente. L’inesistenza del datore rende oggettivamente impossibile l’occupazione irregolare dichiarata, con conseguente venir meno del presupposto fattuale della procedura. Il provvedimento di rigetto che si fondi su tale accertamento è congruamente motivato e non è viziato da eccesso di potere o difetto di istruttoria. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dalla natura degli interessi coinvolti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico ha rigettato la sua istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. Il provvedimento si fondava sull’accertamento, compiuto dall’Ispettorato del Lavoro, dell’inesistenza dell’azienda agricola che aveva dichiarato di occuparlo.

L’Ufficio Territoriale del Governo si è costituito in giudizio e ha depositato relazione e documenti. La Sezione, in sede cautelare, aveva respinto l’istanza di sospensiva con ordinanza non appellata. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 9 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, il difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 e la falsa applicazione dell’art. 103 D.L. n. 34/2020. A suo avviso il rigetto sarebbe dipeso da causa imputabile soltanto al datore di lavoro e il parere negativo dell’Ispettorato non sarebbe vincolante.

Il Collegio ha ricostruito l’istruttoria amministrativa. Dagli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro è emerso che presso gli indirizzi dichiarati non è presente alcuna azienda agricola, né alcun riferimento al rappresentante legale. I controlli presso la Camera di Commercio e l’Agenzia delle Entrate non hanno rinvenuto bilanci di esercizio né documenti fiscali riconducibili all’attività d’impresa. I sopralluoghi non hanno lasciato emergere alcuna traccia dell’attività agricola dichiarata.

La Sezione ha ritenuto dirimente tale accertamento. L’inesistenza dell’impresa datrice di lavoro determina, ictu oculi, l’impossibilità oggettiva di occupare irregolarmente lavoratori. Il ricorrente non ha contestato specificamente detta inesistenza, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, e non ha allegato documenti utili a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa dichiarata.

Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dall’orientamento negativo già espresso in sede cautelare, peraltro non appellato. Il rigetto impugnato è stato quindi ritenuto congruamente motivato e adottato nel rispetto dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *