Sanatoria edilizia termine decorrenza dalla copia del decreto (TAR Lazio n. 10176 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per la presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia previsto dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, in caso di trasferimento dell’immobile derivante da procedure esecutive, decorre dal momento in cui l’aggiudicatario è posto concretamente in grado di conoscere il decreto di trasferimento emesso a suo favore. In assenza di una formale comunicazione da parte della cancelleria, tale momento è individuato nel rilascio della copia autentica del decreto di trasferimento all’interessato, e non già nell’emissione dell’atto o nel suo deposito in cancelleria, né nell’effettiva immissione in possesso del bene. La diversa tesi che ancorerebbe la decorrenza del termine all’immissione in possesso è priva di fondamento normativo e incompatibile con la natura perentoria del termine, atteso che sull’acquirente grava uno specifico onere di diligenza qualificata nella verifica della conformità urbanistico-edilizia del bene, anche nell’ambito delle procedure esecutive.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di un immobile in esito a una procedura esecutiva, presentava istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 e dell’art. 2, comma 59, della legge n. 662/1996 in data 27 novembre 2009. L’Amministrazione comunale rigettava l’istanza con provvedimento del 31 marzo 2010, ritenendo tardiva la presentazione per inosservanza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del decreto di trasferimento. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo l’illegittimità della decorrenza del termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure proposte. Con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 per l’erronea individuazione del dies a quo del termine di centoventi giorni, il TAR ha precisato che la norma individua il termine decadenziale con riferimento all’atto di trasferimento, senza specificare quale momento della procedura esecutiva assuma rilievo. Richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha affermato che il termine non può decorrere né dall’emissione del decreto di trasferimento né dal suo deposito in cancelleria, trattandosi di fasi non assistite da automatica conoscibilità per l’aggiudicatario, e va invece ancorato al momento in cui quest’ultimo sia concretamente in grado di conoscere l’atto, individuato nel rilascio della copia autentica del decreto di trasferimento.
Nel caso di specie, la copia autentica del decreto era stata rilasciata in data 1° luglio 2009, sicché il termine di centoventi giorni è spirato prima della presentazione dell’istanza, avvenuta il 27 novembre 2009. Il primo motivo è stato pertanto dichiarato infondato, essendo il provvedimento di rigetto conforme alla disciplina normativa come interpretata dalla giurisprudenza.
Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dall’effettiva immissione in possesso dell’immobile, il Collegio ha osservato che l’acquirente è gravato da uno specifico onere di diligenza qualificata nella verifica delle condizioni dell’immobile. Il TAR ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8230 del 2019 in materia di nullità urbanistica, secondo cui la dichiarazione del venditore circa la regolarità urbanistico-edilizia non esonera l’acquirente dal dovere di accertarne la veridicità. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alle procedure esecutive, nelle quali l’aggiudicatario accetta il bene nello stato in cui si trova ed è posto nella condizione di conoscere, già anteriormente all’immissione in possesso, gli elementi essenziali relativi alla conformità urbanistico-edilizia dell’immobile.
La tesi della ricorrente, volta ad ancorare la decorrenza del termine all’immissione in possesso, è stata giudicata priva di fondamento normativo e incompatibile con la natura perentoria del termine previsto dall’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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