Variante al PGT e riduzione dell’edificabilità del comparto: legittimo il potere discrezionale (TAR Lombardia n. 579 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte compiute dall’amministrazione in sede di formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale sono espressione di amplissima discrezionalità e, nel merito, risultano insindacabili dal giudice amministrativo, salvo errori di fatto, abnormità e irrazionalità. L’amministrazione non è tenuta a motivare analiticamente le scelte di pianificazione, né a conformarsi alle precedenti destinazioni edificatorie eventualmente più favorevoli, potendo imprimere al territorio una disciplina innovativa anche incompatibile con quella previgente. Un’aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione precedente può sorgere soltanto dall’approvazione o dalla convenzione di uno strumento urbanistico esecutivo; essa non impedisce la nuova pianificazione, ma impone soltanto una motivazione rafforzata. Il principio di invarianza idraulica opera in caso di trasformazione urbanistica effettiva: se la variante azzera l’edificabilità, la questione è prefigurata soltanto per il futuro piano attuativo in variante.

Il Fatto

Un consorzio di urbanizzazione, costituito per la realizzazione del piano attuativo del comparto “San Pietro” previsto dal P.G.T. previgente, ha impugnato la delibera del consiglio comunale di approvazione della Variante generale al P.G.T. Il piano attuativo era stato già approvato nel 2009, ma non era mai seguita la stipula della convenzione urbanistica e non era stato eseguito.

Con la Variante le aree del comparto sono state riclassificate da “Ambito soggetto a piano attuativo con perequazione urbanistica CP1” a “Zona V1 – Area a verde privato a trasformazione condizionata”, con azzeramento di fatto dell’edificabilità residenziale. Il consorzio ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo l’annullamento della delibera in parte qua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale, essendo il ricorso infondato nel merito. Muovendo dai consolidati principi giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica generale sono assistite da discrezionalità ampia e insindacabili nel merito, salvo errori di fatto, abnormità e irrazionalità.

Quanto all’aspettativa qualificata del privato, essa presuppone che le precedenti indicazioni edificatorie si siano concretizzate in uno strumento urbanistico esecutivo approvato o convenzionato. Nel caso di specie, il piano attuativo è decaduto per il decorso del termine e la convenzione non è mai stata sottoscritta per causa non imputabile all’amministrazione. La difesa comunale ha documentato che lo stallo è dipeso dalla condotta del consorzio, che aveva chiesto modifiche allo schema di convenzione e mai presentato la preannunciata richiesta di variante.

La nuova destinazione impressa alle aree risulta coerente con gli obiettivi generali della Variante, illustrati nella Relazione del Documento di Piano e nel documento di controdeduzioni alle osservazioni. Emerge una profonda cesura rispetto alla pianificazione previgente, orientata alla rinuncia alle nuove espansioni e alla riduzione del consumo di suolo fino all’obiettivo del consumo zero al 2050. La classificazione a “verde privato a trasformazione condizionata” consente di preservare ampie aree non urbanizzate come riserva per futuri incrementi della domanda insediativa, mantenendole urbanizzabili.

La scelta appare motivata in modo articolato ed esaustivo anche con riguardo all’elevato rischio idraulico del comparto, demandando al futuro piano attuativo in variante l’individuazione delle misure di contenimento e la distribuzione degli oneri. La censura sull’invarianza idraulica è stata respinta: il principio opera in caso di trasformazione effettiva del territorio, mentre la Variante ha sostanzialmente escluso, allo stato, l’edificabilità, minimizzando le condizioni di pericolosità. Il problema si porrà soltanto in sede di eventuale piano attuativo, con progetto specificamente riferito all’intervento.

Il Tribunale ha infine escluso vizi procedimentali, essendo state rispettate le garanzie di pubblicità e trasparenza della normativa urbanistica regionale e respinte motivatamente le osservazioni del consorzio. Il ricorso è stato respinto con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *